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La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e
assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura
e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela
giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503.
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la
legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare
l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti
pubblici;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27
della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del
predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro,
della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle
poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il
seguente regolamento:
Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli
impedimenti comunemente definiti «barriere
architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a)
gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la
mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita
in forma permanente o temporanea;
b)
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c)
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per
gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici
di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a
quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si
applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a
qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di
limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte
oggetto dell'intervento stesso.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire con
l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei
servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche
alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o
sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche
del suddetto percorso, le norme contenute ai punti
4.2.1., 4.2.2. e
8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236,
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le
indicazioni normative di cui ai punti
4.2.2. e
8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche
delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi
carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili
ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di
nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione
anche da parte di persone su sedia a ruote.
essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
Art. 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche
commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi
pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui
all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere
installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e
leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2,
nonché le strutture di sostegno di linee elettriche,
telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di
apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da
non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone
su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale
devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada"
(Pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)
7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
- 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco:
I comuni, con
deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
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