|
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 7 giugno 2006,
Sentenza n. 6786
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
SEZIONE INTERNA QUINTA
n. 6786/06 Reg. Sent.
composto dai Signoti Magistrati:
- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8427/05 R.G. proposto da GILIOLI UMBERTO,
elettivamente domiciliato in Napoli, via Tino di Camaino n. 6 presso
lo studio dell’avv. Giancarlo Violante che lo rappresenta e difende
nel presente giudizio
CONTRO
- COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliato ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. e
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Giuseppe
Liguori con studio in Frattamaggiore (Na), via Torino n. 11;
- AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del legale
rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
per l’annullamento dei seguenti atti:
a) ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa il 15 luglio 2005 con cui il
Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha intimato al ricorrente di
procedere “ad horas” alla bonifica dello stabile sito in Grumo Nevano,
via S. Domenico, angolo Corso Cirillo;
b) verbale di accertamento prot. n. 62 del 19/05/05 redatto da
funzionari dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 della Regione
Campania;
c) nota prot. Dip. 1499/S.S.P. del 23/05/05 emessa dal Dipartimento di
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. Napoli 3;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la
pubblica udienza del 27 aprile 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 18 prot. n. 10845 del 15 luglio 2005 il Sindaco del
Comune di Grumo Nevano ha intimato a Gilioli Umberto di procedere “ad
horas” alla bonifica dello stabile di sua proprietà sito in Grumo
Nevano, via S. Domenico, angolo Corso Cirillo con la rimozione
dell’amianto ivi esistente.
Con ricorso notificato in data 16/11/05 e depositato il 05/12/05 il
Gilioli ha impugnato il provvedimento in esame, unitamente agli atti
presupposti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità in
relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione della L. n.
257/92, del D.M. del 06/09/94 e del D.M. del 20/08/99, eccesso di
potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà tra atti, omessa
ponderazione, perplessità, violazione del giusto procedimento,
straripamento, sviamento, difetto del contraddittorio e di
motivazione, violazione dell’art. 54 D. Lgs. n. 267/00.
Il Comune di Grumo Nevano, costituitosi con memoria depositata il
14/12/05, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, benchè ritualmente intimata, non
si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 3642/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare
proposta dal ricorrente ed ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza
impugnata.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Gilioli Umberto impugna, unitamente agli atti presupposti emessi dalla
A.S.L. Napoli 3 in epigrafe indicati, l’ordinanza n. 18 prot. n. 10845
del 15 luglio 2005 con cui il Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha
intimato al ricorrente di procedere “ad horas” alla bonifica dello
stabile di sua proprietà sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo
Corso Cirillo con la rimozione dell’amianto ivi esistente.
Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti
impugnati per violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92, dei
DD.MM. 06/09/94 e 20/08/99, eccesso di potere sotto vari profili e
difetto di motivazione; in particolare,
l’Azienda Sanitaria Locale competente avrebbe prescritto la
rimozione dell’amianto non in ragione del cattivo stato del materiale
rinvenuto nel corso del sopralluogo (mancando ogni riferimento in tal
senso) ma a causa del pericolo conseguente alle modalità
dell’intervento di demolizione parziale del fabbricato posto in
essere, per conto del Comune, dalla ditta Pagliarulo (l’amianto
proverrebbe dallo smantellamento parziale del tetto).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall’amianto
individua la pericolosità di tale sostanza in riferimento
all’eventualità del rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che
costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicazione delle misure
di salvaguardia ivi previste.
In questo senso depongono:
a) l’art. 2 L. n. 257/92 ove si specifica che per
rifiuti di amianto si intendono “i materiali di scarto delle attività
estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che
possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente”;
b) l’art. 1 dell’allegato 1 del D.M. del 06/09/94 secondo cui “la
potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende
dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente
che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante
da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei
materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere
sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle
dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per
la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di
deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di
acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi
di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono
collocati in aree accessibili”;
c) l’art. 7 dell’allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94 (concernente
specificamente le lastre di cemento – amianto quali quelle di causa)
secondo il quale “le lastre piane o ondulate di cemento-amianto,
impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non
friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non
tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si
trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va
incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio
di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto
ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle
piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di
microrganismi vegetali”.
Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che l’obbligo di
smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di
dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di
conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (art. 1
allegato 1 D.M. del 06/09/94).
Orbene, nella fattispecie in esame l’Azienda Sanitaria Locale
competente non ha mai fatto riferimento al cattivo stato di
conservazione dell’amianto quale presupposto dell’obbligo di rimozione
ivi prescritto (si vedano, in proposito l’atto prot. n. 62 del
19/05/05 relativo alle risultanze del sopralluogo e la nota del
23/05/05 contenente l’invito al Comune a procedere allo smaltimento
della sostanza) nè alcuna indicazione in tal senso è contenuta nel
provvedimento impugnato.
Ne deriva, come correttamente sostenuto dal ricorrente, che la
rimozione della sostanza è stata ritenuta dall’A.S.L. necessaria in
relazione al pericolo derivante dalle modalità di esecuzione dei
lavori di parziale demolizione del fabbricato, il cui tetto è composto
da lastre di cemento – amianto, posti in essere da una ditta privata
per conto del Comune nell’ambito delle opere di ampliamento
dell’adiacente via pubblica.
Ciò è desumibile anche dall’esplicito riferimento, contenuto nella
nota del 23/05/05 con cui l’Azienda Sanitaria Locale ha invitato il
Comune a “disporre ad horas la rimozione”,
alla necessità per l’ente locale di presentare un piano di lavoro
ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. n. 277/91; la norma in esame prevede
tale obbligo in capo al datore di lavoro “prima dell'inizio dei lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali
contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti,
nonché dai mezzi di trasporto” al fine di “garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno”.
Del resto che la presenza delle lastre di cemento – amianto rinvenute
accatastate sia conseguente ai lavori di demolizione parziale del
fabbricato eseguiti per conto del Comune è desumibile dal fatto che lo
stesso personale dell’Azienda Sanitaria Locale nel corso del
sopralluogo ha rilevato che le lastre erano “probabilmente quelle
mancanti nella parte terminale della tettoia” e che di tale materiale
non vi è traccia alcuna nel verbale d’immissione in possesso del
23/11/04 redatto nel momento in cui il Comune ha occupato il bene per
l’esecuzione dei lavori necessari per l’ampliamento della strada
pubblica limitrofa.
La ritenuta fondatezza della prima censura comporta l’accoglimento del
ricorso (con assorbimento nella predetta statuizione, per esigenze di
economia processuale, delle ulteriori doglianze proposte) e
l’annullamento dell’ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa dal Sindaco
del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05, unico tra gli atti impugnati
lesivo dell’interesse del Gilioli.
Il Comune di Grumo Nevano, in quanto soccombente, deve essere
condannato a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente
giudizio il cui importo viene liquidato come da parte dispositiva.
Sussistono, invece, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art.
92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di lite relative al
rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di
Napoli, Sezione Interna Quinta:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 18
prot. n. 10845 emessa dal Sindaco del Comune di Grumo Nevano il
15/07/05;
2) condanna il Comune di Grumo Nevano a pagare, in favore del
ricorrente, le spese processuali da quest’ultimo sostenute il cui
importo si liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00),
per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite relative al
rapporto giuridico – processuale instauratosi tra il ricorrente e
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE |