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GARA ANNULLATA DALL’AUTORITA’

Ancora un clamoroso errore: questo è il terzo capitolato d’appalto! Sospetti di una strategia

 

Una storia infinita, anzi errori infiniti. Dopo che l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici aveva bocciato il capitolato precedente in quanto ritenuto illegittimo perché tendente a favorire particolari ditte, in quello rifatto successivamente la cui scadenza è per il 27 ottobre prossimo, è emerso un altro clamoroso errore per il quale lo stesso Comune ha diramato un comunicato di errata corrige di cui pubblichiamo copia. La gara è quella relativa alla pubblica illuminazione e manutenzione di strade e immobili da 3.600.000 euro. A questo punto sorge il sospetto di una vera e propria strategia. Urge da parte degli organi competenti un monitoraggio a 360 gradi su questa vicenda che sta assumendo aspetti inquietanti.

IL DOCUMENTO

 
 

 

 

AVEVAMO RAGIONE NOI!!

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ANNULLA la gara da 3.600.000 euro per la manutenzione degli immobili: ILLEGITTIMA!

 

Otto mesi fa avevamo posto in evidenza lo strano capitolato d’appalto per la manutenzione degli immobili, strade, fogne e pubblica illuminazione anticipando quelle che poi sono state le motivazioni contestate al Comune di Grumo Nevano da parte dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici a seguito della richiesta di annullamento fatta da una società che partecipava alla gara.

Con la deliberazione n. 197 del 14.06.2007 (che riportiamo integralmente) l’Autorità, ha detto chiaramente che i requisiti richiesti erano: 

…..tali requisiti soggettivi, se utilizzati per graduare i punteggi di gara comportano la conseguenza di privilegiare i soggetti più strutturati, determinando una limitazione del mercato a favore delle imprese di maggiori dimensioni.

Questo perché, scrive l’Autorità

…..nell’individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta, laddove si ricorra al sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione non può operare una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta.

Pertanto il Comune ha dovuto annullare tutto e rifare un nuovo bando attenendosi alle disposizioni dell’Autorità.

Leggete un po’ cosa affermava il sindaco in difesa dell'Ente quando gli abbiamo contestato questa gara d’appalto (Leggi articolo in fondo pagina)

Invece avevamo ragione noi!!

Era un capitolato d’appalto chiaramente illegittimo tendente a favorire particolari imprese (come scrive l’Autorità).

Adesso, visto che i cittadini grumesi a seguito di tutto ciò dovranno:

·   pagare i 1.500 euro dati ad un avvocato per andare a Roma ad   assistere il Comune nella discussione con l’Autorità (determina n. 71 del 03.07.2007)

·   pagare le spese per la gara andata in fumo

Vorremmo conoscere

·   se esiste qualche responsabile al quale attribuire le relative colpe  adottando i provvedimenti economici e disciplinari del caso

·   dalla voce del sindaco o dell’assessore ai lavori pubblici se è legittimo che tali ritardi costringono ad una ennesima proroga alla ditta Sepem fin quando non sarà espletata la nuova gara che partirà dopo il 27 Ottobre prossimo, termine ultimo per la partecipazione al bando

 

Resta inteso che sulla prossima gara, rinnoviamo l’invito alle autorità per la massima vigilanza visto il percorso così tortuoso che questa gara ha prodotto fino ad oggi.

 

LA DELIBERA DELL'AUTORITA'

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

 

 

Deliberazione n.        197                                                     del 14.06.2007

 

PREC240/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Fontana Costruzioni s.p.a. –  manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, delle scuole, degli immobili comunali, delle strade e marciapiedi della rete idrica e della rete fognaria. S.A: Comune di Grumo Nevano.

 

 

Il Consiglio

 

 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

 

Considerato in fatto

 

In data 30 marzo 2007 il Comune di Grumo Nevano ha pubblicato il bando per l’appalto indicato in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

In data 24 maggio 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Fontana Costruzioni s.p.a. ha rappresentato la controversia insorta con l’Amministrazione relativamente ai parametri di valutazione dell’offerta tecnica, a suo parere relativi a requisiti soggettivi di partecipazione.

L’impresa istante ritiene, inoltre, che l’Amministrazione abbia vanificato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che non ha individuato dei parametri di valutazione dell’offerta atti ad apprezzare il merito tecnico e la qualità della stessa.

 

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che l’appalto in esame, della durata di cinque anni, è caratterizzato da un’attività di preservazione del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell’Ente e che l’Amministrazione non avrebbe potuto richiedere ai concorrenti in sede di offerta un apporto tecnico specifico e dettagliato in quanto si verte nell’ambito delle manutenzioni. Pertanto, prosegue la S.A., si è puntato sulla dimostrazione da parte del concorrente di una sicura e comprovata capacità tecnico operativa nel settore: in tal senso devono essere considerati i criteri di valutazione delle offerte individuati nel bando, criteri che consentono di rilevare la “consistenza” del concorrente senza confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con quelli di valutazione dell’offerta.

 

In data 14 giugno 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.

 

Ritenuto in diritto

 

 Il punto 13 del disciplinare di gara in esame individua i seguenti elementi di valutazione delle offerte:

1)     rilievo delle scuole e degli immobili comunali, da riportarsi su supporto cartaceo ed informatico (max 10 punti);

2)     rilievo dell’impianto di pubblica illuminazione, da riportarsi su sopporto informatico e supporto cartaceo (max 10 punti);

3)     esperienza documentabile in appalti simili – OG3, OG6, OG11, OG10 (max 30 punti);

4)     certificati relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di pubblica illuminazione (max 10 punti);

5)     certificazione di qualità (punti 10);

6)     offerta economica (max 30 punti).

 

Con deliberazioni n. 30/2007 e n. 185/2007 l’Autorità ha espresso l’avviso secondo il quale  nell’individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta, laddove si ricorra al sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione non può operare una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta. Detta commistione si pone, infatti, in contrasto, sia con la normativa comunitaria, sia con la normativa nazionale di riferimento che pongono una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, ai fini della valutazione dell’offerta, non è consentito assegnare un punteggio in relazione ai requisiti volti ad assicurare che i concorrenti si pongano su livelli strutturali, funzionali ed economico finanziari tali da garantire la loro capacità di assolvimento dei compiti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto: tali requisiti soggettivi, se utilizzati per graduare i punteggi di gara comportano la conseguenza di privilegiare i soggetti più strutturati, determinando una limitazione del mercato a favore delle imprese di maggiori dimensioni.

Tali elementi attengono infatti direttamente all’offerente e non al merito tecnico dell’offerta e dunque possono essere assunti a requisiti di prequalificazione delle imprese ai fini della partecipazione alla gara ma non possono essere valutati ai fini dell’aggiudicazione del servizio.

Nel caso in esame, sono stati individuati come criteri di valutazione delle offerte fattori che in realtà attengono alla capacità tecnico professionale del prestatore, come ad esempio l’esperienza maturata in appalti similari, alla quale vengono attribuiti massimo 30 punti, da distribuirsi in funzione delle specifiche esperienze lavorative nelle diverse categorie (OG3, OG6, OG11, OG10) dedotte in appalto.

 

In base a quanto sopra considerato

 

Il Consiglio

 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i criteri per la valutazione dell’offerta per l’affidamento della gara in questione, relativi ai requisiti di capacità tecnico professionale del concorrente, sono da considerarsi requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

il Consigliere Relatore                                                                                                                             Il Presidente 

            Guido Moutier                                                                            Luigi Giampaolino

 

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 luglio 2007

 

 

DETERMINA ANNULLAMENTO GARA

 
 
PRECEDENTI ARTICOLI

APPALTO da 3.600.000 euro

Una procedura di gara molto selettiva che deve passare sotto i riflettori degli organi di controllo

 

Sta per essere aggiudicato il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, degli immobili, strade e fogne comunali, attraverso un bando di gara da € 3.610.000 per cinque anni. Nel momento in cui scriviamo potrebbe già essere assegnato tutto. Mai precedentemente era stato realizzato un bando accorpando tutti questi servizi, dando così via libera ad una procedura di assegnazione molto, ma molto selettiva. Già nei mesi scorsi abbiamo espresso le nostre perplessità e i nostri timori per il modo di procedere, ricevendo le risposte dal sindaco attraverso i giornali.

Ora pare ci siano altre persone  o aziende che hanno adottato le misure necessarie affinché l’aggiudicazione del servizio avvenga nella massima trasparenza.

Poiché corre voce di una busta sigillata con dentro il nome del probabile vincitore recapitata in Prefettura, (da verificare) noi sollecitiamo gli organi di controllo alla massima vigilanza.

 

APPALTI & PROCEDURE

Dopo l’ennesima proroga spunta un capitolato d’appalto da 3.600.000 euro per cinque anni. Dubbi sull’accorpamento di due capitolati (pubblica illuminazione + la manutenzione immobili, strade e fogne).

Vigilare sulla procedura di assegnazione

 

Di proroga in proroga (legittime??) finalmente con delibera di giunta comunale n. 130 del 13.10.2006, è stato partorito un capitolato speciale d’appalto che mette insieme tutti i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla pubblica illuminazione, agli immobili comunali, scuole, fogne e strade. Con grande stupore, apprendiamo che invece di effettuare due gare distinte, come sempre è accaduto negli anni precedenti, si è preferito fare un solo “pacco” di servizi da aggiudicare ad una sola ditta che si occuperà di tutto dietro un compenso a base d’asta di 3.600.000 di euro. Non entriamo nel dettaglio del capitolato, anche perché, specialmente su quello relativo alla pubblica illuminazione, si è fatto un passo indietro rispetto al precedente modificandolo in quelle voci che già avevamo fortemente criticato per la massima selettività. Quello che colpisce è il voler accorpare i due capitolati, perché per partecipare al bando, le ditte dovranno possedere tassativamente tutte le categorie necessarie ovvero la OG10 (pubblica illuminazione), la OG1 (lavori edili), la OG3 (opere stradali) e la OG6 (opere fognarie) e la OG11 (impianti tecnologici). Ci sono aziende ad alta specializzazione che operano soltanto nel settore della pubblica illuminazione le quali posseggono esclusivamente la categoria OG10 e quindi, nel nostro caso, non possono partecipare alla gara  così come, allo stesso modo, non possono parteciapre quelle che posseggono soltanto OG3, OG6, OG11 e OG1 in quanto operano nel settore della manutenzione di strutture pubbliche.

Nei fatti, quindi, la selezione è molto più evidente e la scelta si restringe a pochi soggetti che possono vantare esperienze e professionalità in tutti i settori citati, ovvero dimostrare di aver effettuato contemporaneamente lavori per enti pubblici sia nella pubblica illuminazione che per la manutenzione di immobili, strade e fogne. C’è un palese vantaggio a favore di pochissime aziende pronte a partecipare. Ne tantomeno possiamo pensare che l’accorpamento è stato fatto per risparmiare, perché la spesa prevista è pari a quella precedente.

Per quale motivo allora si è voluto fare un solo “pacco” di servizi visto che non c’è nessun vantaggio economico o tecnico-professionale a favore del Comune di Grumo Nevano? Perchè dai precedenti appalti con contratto triennale si è passato a cinque anni? E le continue proroghe con una gara precedentemente andata deserta? Troppi interrogativi legittimi che necessitano di approfondimento da parte di tutti, anche se tra le righe, rivisitando i precedenti, è possibile trovare un’unica risposta a queste domande e capire il perché della scelta politica. Questo spetta però agli organi istituzionali preposti al controllo sia politico che delle  procedure di gara. Ormai non c’è da meravigliarsi più di tanto in questo clima di calma apparente. Bisogna vigilare sulla procedura di assegnazione in fase di gara

 

Il sindaco e i grandi appalti pubblici

Con grande affanno recita una dichiarazione giustificativa politicamente incomprensibile. Mancato rispetto del principio fondamentale di gestione che prevede maggiori vantaggi per l’Ente.

 

Una giustificazione politica incomprensibile e inaccettabile, quella dichiarata sul quotidiano Cronache di Napoli di ieri 14 dicembre 2006 dal sindaco Angelo Di Lorenzo in merito all’accorpamento di due capitolati d’appalto (pubblica illuminazione e manutenzione strade, fogne e immobili)

Incomprensibile quando il sindaco dichiara “Non sono state fatte due gare d’appalto perché altrimenti avremmo creato un conflitto tra le aziende”.

Di che conflitto parla? Un conflitto tecnico? O si tratta di altri conflitti?

Ci faccia capire meglio, perché è inaccettabile una dichiarazione del genere e, se s’intende altri conflitti e non quello tecnico, bene, allora è meglio che si attivi nelle sedi istituzionali competenti a risolvere tali conflitti!

Fino a ieri non ci risulta nessun conflitto tecnico per i servizi fatti separatamente, oggi invece si scopre che per “migliorare e risparmiare”, si preclude a quelle ditte specializzate per singola categoria di intervento, ogni possibilità di partecipazione alla gara! Assurdo.

Non parliamo poi della durata del contratto che da tre anni passa a cinque. Ebbene il sindaco ha dichiarato che “non è un fatto di natura politica ma è di natura tecnica, perché chi vi partecipa deve avere la qualità e la capacità per poter fare un investimento in zona. In cinque anni la ditta acquista maggiore familiarità col territorio…una cosa sono tre anni una cosa cinque…l’impresa è stimolata ad effettuare un ribasso maggiore”.

Avete capito…? Cosa c’entra la natura politica o tecnica con la qualità e la capacità della ditta vincitrice in rapporto alla questione temporale?

Impegnare soldi pubblici per tre o cinque anni, caro sindaco lo sai benissimo che non è la stessa cosa, perché se malauguratamente si verificasse un disservizio, e quindi la volontà di rescindere il contratto, significa tenersi il disservizio per ulteriori due anni o pagare la mora contrattuale quinquennale!

La qualità e la capacità sono alla base di tutto e vale per chiunque partecipa al bando. Queste doti o le si posseggono o meno, e certamente non aumentano o diminuiscono in funzione della durata del contratto e la conoscenza del territorio, ma semplicemente dalla consistenza professionale dell’impresa.

L’altra leggenda raccontata è il maggior ribasso.

Non è vero! Lo sfidiamo a trovare una sola gara in tutta Italia dove il ribasso aumenta in funzione dell’arco temporale!!

E’ invece dimostrato e ampiamente provato (e il sindaco lo sa, per le tantissime gare che ha indetto in 11 anni) che la gara più è selettiva e lunga negli anni, meno risulta essere il ribasso, in quanto la partecipazione è molto limitata e non si tiene affatto conto di tre o cinque anni: è come un negoziante che detiene l’esclusiva sulla zona di un prodotto e quindi è consapevole di chiedere qualsiasi prezzo! Altro che ribasso!!

Basta leggere le aggiudicazioni delle altre gare “più selettive e lunghe” a lui note.

In sintesi ancora una volta il sindaco dimostra di essere in grande affanno nel giustificare atti incomprensibili che gravano sui contribuenti grumesi.

La verità invece sta tutta da un’altra parte e la si trova proprio nella definizione da lui stessa fatta: conflitto.

Un conflitto infinito che mantiene in vita la maggioranza politica che guarda ai grandi progetti e alle opere pubbliche in funzione della scadenza del mandato elettorale, con la conseguente esigenza politica di “blindare” per più anni le gare per i servizi, almeno quelli più importanti, con palese vantaggio a favore soltanto delle ditte esecutrici e non certamente per l’Ente che, in questi casi, si ritrova ad impegnare denaro a “scatola chiusa” per più esercizi contabili.

Pertanto nessun risparmio e mancato rispetto del principio fondamentale di gestione delle amministrazioni locali, che prevede esattamente la cosa inversa.

Secondo voi che leggete, e ci rivolgiamo a tutti i soggetti impegnati al controllo politico e procedurale, questo è un modo giusto e trasparente di amministrare i nostri soldi?

 
 
 
 

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