Autorità per la
vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n.
197 del
14.06.2007
PREC240/07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex
articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006
presentata dalla Fontana Costruzioni s.p.a. – manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione,
delle scuole, degli immobili comunali, delle strade e marciapiedi
della rete idrica e della rete fognaria. S.A: Comune di Grumo
Nevano.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio
Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 30 marzo 2007 il Comune di
Grumo Nevano ha pubblicato il bando per l’appalto indicato in
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
In data 24 maggio 2007 è pervenuta
l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Fontana
Costruzioni s.p.a. ha rappresentato la controversia insorta con
l’Amministrazione relativamente ai parametri di valutazione
dell’offerta tecnica, a suo parere relativi a requisiti soggettivi
di partecipazione.
L’impresa istante ritiene, inoltre,
che l’Amministrazione abbia vanificato il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che non ha
individuato dei parametri di valutazione dell’offerta atti ad
apprezzare il merito tecnico e la qualità della stessa.
In sede di istruttoria
procedimentale, la S.A. ha rappresentato che l’appalto in esame,
della durata di cinque anni, è caratterizzato da un’attività di
preservazione del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell’Ente
e che l’Amministrazione non avrebbe potuto richiedere ai concorrenti
in sede di offerta un apporto tecnico specifico e dettagliato in
quanto si verte nell’ambito delle manutenzioni. Pertanto, prosegue
la S.A., si è puntato sulla dimostrazione da parte del concorrente
di una sicura e comprovata capacità tecnico operativa nel settore:
in tal senso devono essere considerati i criteri di valutazione
delle offerte individuati nel bando, criteri che consentono di
rilevare la “consistenza” del concorrente senza confondere i
requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con quelli di
valutazione dell’offerta.
In data 14 giugno 2007 si è tenuta
una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto
rappresentato in atti.
Ritenuto in diritto
Il punto 13 del disciplinare di gara
in esame individua i seguenti elementi di valutazione delle offerte:
1)
rilievo delle scuole e degli
immobili comunali, da riportarsi su supporto cartaceo ed informatico
(max 10 punti);
2)
rilievo dell’impianto di
pubblica illuminazione, da riportarsi su sopporto informatico e
supporto cartaceo (max 10 punti);
3)
esperienza documentabile in
appalti simili – OG3, OG6, OG11, OG10 (max 30 punti);
4)
certificati relativi a lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di pubblica
illuminazione (max 10 punti);
5)
certificazione di qualità
(punti 10);
6)
offerta economica (max 30
punti).
Con
deliberazioni n. 30/2007 e n. 185/2007 l’Autorità ha espresso
l’avviso secondo il quale nell’individuazione dei criteri di
valutazione dell’offerta, laddove si ricorra al sistema di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’amministrazione non può operare una illegittima commistione tra
requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed gli elementi
oggettivi di valutazione dell'offerta. Detta commistione si pone,
infatti, in contrasto, sia con la normativa comunitaria, sia con la
normativa nazionale di riferimento che pongono una chiara e
ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione
e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
In particolare, ai fini della
valutazione dell’offerta, non è consentito assegnare un punteggio in
relazione ai requisiti volti ad assicurare che i concorrenti si
pongano su livelli strutturali, funzionali ed economico finanziari
tali da garantire la loro capacità di assolvimento dei compiti
conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto: tali requisiti
soggettivi, se utilizzati per graduare i punteggi di gara comportano
la conseguenza di privilegiare i soggetti più strutturati,
determinando una limitazione del mercato a favore delle imprese di
maggiori dimensioni.
Tali
elementi attengono infatti direttamente all’offerente e non al
merito tecnico dell’offerta e dunque possono essere assunti a
requisiti di prequalificazione delle imprese ai fini della
partecipazione alla gara ma non possono essere valutati ai fini
dell’aggiudicazione del servizio.
Nel
caso in esame, sono stati individuati come criteri di valutazione
delle offerte fattori che in realtà attengono alla capacità tecnico
professionale del prestatore, come ad esempio l’esperienza maturata
in appalti similari, alla quale vengono attribuiti massimo 30 punti,
da distribuirsi in funzione delle specifiche esperienze lavorative
nelle diverse categorie (OG3, OG6, OG11, OG10) dedotte in appalto.
In
base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che i criteri per
la valutazione dell’offerta per l’affidamento della gara in
questione, relativi ai requisiti di capacità tecnico professionale
del concorrente, sono da considerarsi requisiti soggettivi di
partecipazione alla gara e non elementi di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
il Consigliere
Relatore
Il Presidente
Guido Moutier
Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del
Consiglio in data 5 luglio 2007
|