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Interpretando
alla lettera il ruolo di consigliere comunale, al quale, tra le
tante facoltà, gli viene assegnata soprattutto quella dell’attività
di controllo sugli atti prodotti dall’amministrazione di Grumo
Nevano, l’altra sera in Consiglio Comunale il dott. Sossio Canciello
ha enunciato una dettagliatissima relazione sulla procedura anomala
adottata dal settore lavori pubblici in alcune opere, tra queste la
famosa variante per via Falcone. Visto la gravità delle anomalie
emerse, gli organi di controllo hanno l’obbligo di intervenire per
fare chiarezze e stabilire eventuali responsabilità amministrative e
patrimoniali.
IL TESTO
Consiglio comunale
del 7-3-2007
Relazione del
consigliere comunale dr. Sossio Canciello
Osservazioni sulle anomale procedure adottate nel
settore dei lavori pubblici da questa amministrazione.
Le comunicazioni di stasera vogliono essere
una denuncia pubblica di anomali comportamenti procedurali nel
settore dei lavori pubblici , con evidenti danni economici prodotti
all’ente attraverso una approssimativa gestione degli stessi , con
responsabilità politiche e responsabilità patrimoniali di chi
crede di poter in modo arbitrario operare nella pubblica
amministrazione.
Con queste comunicazioni vogliamo evidenziare
il ruolo di ingerenza svolto dal Sindaco nel campo dei lavori
pubblici , non certamente limitandosi alle indicazioni ed agli
indirizzi politici , ma determinando soluzioni illegittime e
coinvolgendo nelle stesse illegittimità giunta ed ufficio tecnico .
Dalle analisi degli atti emerge una profonda
confusione sui procedimenti adottati , procedimenti che spesso
nascono da una personalistica interpretazione e che provocano
l’applicazione di norme in modo non ortodosso .
Esse prenderanno in considerazioni alcuni
aspetti che sottopongo al consiglio comunale e ai cittadini grumesi
:
a)Osservazioni sulla delibera 123/2005 in
risposta alla mia relazione del 3.5.2005 sul “rispetto dei
capitolati speciali di appalto e dei
contratti della pubblica illuminazione e della manutenzione degli
immobili comunali “ da parte dell’amministrazione.
b) osservazioni sulla
realizzazione dei locali di Via S.Domenico .
c) osservazioni sulla variante ai lavori di
riassetto urbanistico del secondo tratto di Via S.Domenico.(realizzazione
via Falcone ?)
PRIMO ARGOMENTO:
Osservazioni sulla delibera 123/2005
in risposta alle questioni sollevate sul “rispetto dei capitolati
speciali di appalto e dei contratti della pubblica illuminazione e
della manutenzione degli immobili comunali
Circa due anni fa , nel consiglio comunale del
03.05.2005, contestai l’atteggiamento anomalo perseguito dal nostro
Sindaco e da questa amministrazione in alcuni affidamenti di lavori
pubblici del 24.05.2004, e per risposta fu approntato una delibera ,
la n. 123 del 27-5-2005, con la quale , si tentò di confutare le mie
osservazioni .
Premesso le argomentazioni generiche e
superficiali addotte , e la considerazione che gli “anomali
affidamenti di lavori” in fondo erano vizi procedurali “non
essenziali “ e comunque “ sanabili” , di fatto sta che
l’amministrazione recepì quelle mie valutazioni e procedette a
correggere il proprio comportamento in merito.
Oggi , lette anche le specifiche
determinazioni dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici ,
intendiamo sottolineare alla osservazione dei sigg. Consiglieri
Comunali le incongruenze e le contraddizioni delle giustificazioni
riportate nella delibera 123/05, e nel contempo vogliamo evidenziare
altri aspetti di illegittimità riguardanti sempre le stesse
procedure anomale poste in da questa amministrazione nel periodo
maggio – ottobre 2004.
Verifichiamo cosa dicono il Sindaco e la giunta
comunale nella delibera 123/2005 in risposta alle nostre
osservazioni. :
1 ) Si afferma che “La partecipazione del
sindaco – nella fase di affidamento dell’incarico – assume
unicamente il valore di atto politico di indirizzo…. ” .
Sembra quasi che si dimentichi che questi atti
di indirizzo vengono emessi dal nostro Sindaco mentre sta in
campagna elettorale, e che utilizzati nelle forme e nei modi
sottolineati hanno certamente condizionato la competizione
elettorale a danno di altri candidati concorrenti. Comunque pur
volendo prescindere da questo dato politico, seppur di notevole
rilevanza, va precisato che sotto il profilo tecnico e regolamentare
questa affermazione non corrisponde al vero.
Premesso che il sindaco quando ha voluto adottare
un atto di indirizzo lo ha fatto con una delibera di giunta
come verificato con la delib. 28/03, si ritiene doveroso precisare
che nei casi da me denunciati nel c.c. del 03.05.2005 si parlava
chiaramente di “ verbali di consegna di lavori” che peraltro
riportavano i termini utili per il compimento delle opere, così come
previsto dall’art. 129, comma 6, del D.P.R. 554/99, quindi quelle
disposizioni sindacali sono da ritenere a tutti gli effetti veri e
propri verbali di consegna, con la sola differenza che non è
stato il direttore dei lavori a firmarle, così come avrebbe dovuto
fare a norma dell’art. 124, comma 2, del D.P.R. 554/99, bensì il
sindaco che non ne aveva competenza.
Questo comma del regolamento recita infatti: “Il
Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto”.
In ogni caso, se la consegna dei lavori non è
avvenuta con le disposizioni del Sindaco, allora significa che i
lavori sono stati eseguiti senza formale consegna in quanto manca
agli atti (con data e n. di protocollo) il regolare verbale di cui
all’art. 130, comma 4, del D.P.R. 554/99.
Inoltre il comma successivo (il n. 5) dello
stesso articolo stabilisce che il direttore dei lavori invia
formalmente il verbale di consegna al responsabile del procedimento,
il che significa che il verbale di consegna è un atto ufficiale e
come tale deve essere acquisito al protocollo dell’ente.
Nel nostro caso quindi: o i verbali di consegna
non sono stati redatti, o si concretizzavano nelle disposizioni
sindacali, e per questa seconda eventualità resta ancora da chiarire
perché recano la firma del sindaco e come mai non recano gli estremi
dell’acquisizione al protocollo.
Né tanto meno è ammissibile che per il sol fatto
che il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori
coincidono nella stessa persona, non debba esserci traccia del
verbale di consegna tra gli atti ufficiali dell’ente; e com’è ben
noto a tutti solo l’acquisizione al protocollo conferisce
l’ufficialità ad un qualsiasi atto.
2) Nella relazione dell’Arch. Miele (allegata
alla del. 123/05), si legge: “L’Amministrazione comunale ……
con delibera n. 134/04 volendo utilizzare parte delle somme residue
di cui al progetto approvato con delib. Commissario Straordinario n.
163/02, ….. dava disposizione all’U.T.C. di redigere preventivi di
spesa per lavori prioritari di manutenzione straordinaria da
eseguire sull’impianto di pubblica illuminazione, sulla rete idrica
e fognaria, sulle sedi stradali e dei marciapiedi esistenti sul
territorio comunale al fine di eliminare i disagi lamentati dai
cittadini, disponendo, nelle more, anche la ripresa dei lavori
approvati con delibere di G.C. n. 145/04 e n. 147/04…”
In pratica il responsabile del servizio tecnico
dichiara che parte dei lavori commissionati dal sindaco sono stati
approvati con le delibere di G.C. n. 145/04 e 147/04.
La predetta delibera n. 145 del 28.05.2004 ha ad
oggetto: “Ripavimentazione stradale, adeguamento impianti di
pubblica illuminazione strade cittadine e ristrutturazione facciate
sede comunale. Approvazione preventivo spesa in variante al progetto
originario”.
Orbene, tralasciando per un attimo l’aspetto, pur
essenziale, che la giunta è deputata ad approvare progetti e non
preventivi spesa, va sottolineato che con la delibera 145 del
28.05.2004 si approvano lavori in variante al progetto
originario, e che detti lavori, per ammissione del stesso
responsabile del servizio tecnico, sono quelli di cui alle
disposizioni sindacali del 24.05.2004 le quali, o che siano state
esse stesse atti di indirizzo o verbali di consegna, imponevano
l’inizio dei lavori in pari data.
Di conseguenza è logico ritenere che la delibera
145/04 è una delibera di “variante in sanatoria” in quanto alla data
della sua approvazione i lavori erano già in corso, ne consegue che
ai sensi della legge quadro sui LL.PP. e della determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 16 del 05.04.2004, “Sussiste,
nella fattispecie, violazione del disposto di cui all’art. 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che
esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non
previamente approvate dalla stazione appaltante”.
Concludendo non poteva disporsi nessuna
ripresa dei lavori “nelle more” dell’approvazione della variante
visto che si trattava di lavori completamente diversi e distinti da
quelli originariamente approvati con delibera di Commissario
Straordinario 163/02, tanto è vero che si è richiesto anche la
devoluzione di mutui.
3): Nella relazione dell’Arch. Miele (allegata
alla del. 123/05), si legge: “Tali lavori per la loro
caratteristica e omogeneità in relazione agli impianti esistenti,
non hanno mai reso necessario la redazione di un progetto esecutivo
da poter essere sottoposto alla Giunta Comunale”
Probabilmente l’arch. Miele si è rifatto all’art.
19, comma 5 bis, della Legge 109/94 che recita: “L'esecuzione da
parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la
stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o
di scavi archeologici”
Tuttavia però la determinazione n. 13/2004
dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP. chiarisce che “La
disposizione, però, non può essere intesa nel senso che nel caso dei
lavori di manutenzione non è mai obbligatorio redigere il progetto
esecutivo. Qualora, infatti, si tratta di lavori di manutenzione
straordinaria di un opera, nella quale va compresa anche la
ristrutturazione, il recupero o la trasformazione dell’opera, non si
può prescindere dall’obbligo di redigere il progetto esecutivo in
quanto sussiste certamente una differenza di livello di definizione
tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo”.
Quindi nel nostro caso, visto che sono state
ristrutturate, recuperate e trasformate opere pubbliche, il
progetto esecutivo era obbligatorio e doveva essere successivo ad un
progetto definitivo, per altro anch’esso mancante.
L’ente ha eseguito i lavori senza ne l’uno né
l’altro progetto, ma semplicemente sulla scorta di un “preventivo
spesa”, e ciò viola la normativa vigente.
Attenzione non va confuso il progetto definitivo
o esecutivo con il preventivo spesa. Quest’ultimo è cosa ben diversa
dal progetto, anzi è solo una parte di essi, come ben si può capire
dalla lettura degli artt. 25 e 35 del D.P.R. 554/99.
Ed ancora non vanno confusi i progetti definitivi
delle singole opere con quelli “definiti” definitivi ed allegati ai
contratti di manutenzione, questi ultimi concretizzandosi nella
semplice relazione generale e nel capitolato speciale d’appalto, non
sono esattamente rappresentativi delle singole opere affidate, come
invece richiede la norma.
In conclusione non
corrisponde al vero che per ogni intervento non occorreva il
progetto; magari non il progetto esecutivo, ma almeno quello
definitivo, redatto ed approvato a norma di legge, doveva essere
agli atti del comune già prima dell’affidamento.
Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge
anche l’aggravante che il capitolato speciale d’appalto per la
manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione
prevede che il progetto è a carico dell’appaltatore, e che lo stesso
debba redigerlo secondo le indicazioni dell’U.T.C.”, ne consegue
quindi che con la procedura adottata l’ente ha sgravato
l’appaltatore di un preciso onere contrattuale.
Infine si vuol sottolineare che gli stessi
incentivi di progettazione (art. 18 L. 109/94) , dovevano essere
erogati solo se a monte vi era stata una attività di progettazione e
direzione lavori eseguita per intero , così come prevede la legge.
Ciò non si è verificato, pertanto è lecito
attendersi che l’amministrazione ripari “all’errore commesso”
attivando tutte le procedure necessarie per la restituzione delle
somme indebitamente erogate in tutti i procedimenti interessati da
questa “anomalia”.
4): Nella delibera di G.C. n. 123/05
(proponente sindaco) si legge: “l’approvazione contestuale,
effettuata con apposita determinazione del responsabile, del computo
metrico preventivo dei lavori e del relativo consuntivo è
ascrivibile alla prassi seguita dall’ufficio per la formalizzazione
in atti di detti strumenti tecnico-contabili”.
Premesso che la prassi seguita dall’ufficio
tecnico , precedentemente , era completamente diversa e prevedeva
l’affidamento dei lavori con un atto preventivo (v. determina U.T.C.
93/03 all’epoca del Commissario Straordinario), e la liquidazione
degli stessi con un atto successivo.
Ciò premesso si evidenzia che in nessun articolo
delle leggi sui lavori pubblici è contemplato che si possono
approvare contemporaneamente, e con un unico atto, il preventivo
spesa, l’affidamento, il consuntivo lavori, e l’atto di
liquidazione.
Nella cosiddetta prassi seguita dall’ufficio si
verificava che i computi metrici dei lavori venivano resi noti solo
all’atto dell’approvazione della determina di liquidazione, e fino a
quel momento nessuno poteva conoscerli in quanto erano stati solo
redatti e semplicemente “consegnati all’impresa esecutrice”, per
altro in maniera non ufficiale (vedi relazione del responsabile prot.
7817 del 25.05.2005).
In base a questa prassi seguita dall’ufficio
tecnico, veniva a mancare la dovuta pubblicità degli atti contabili,
per cui si contravveniva a quanto disposto dall’art. 155, comma 2,
del D.P.R. 554/99, che afferma: “Gli atti contabili redatti dal
direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti
i fatti producenti spesa”
Non sappiamo al momento la prassi seguita
attualmente, in merito ,dall’U.T.C.; ma speriamo di registrarne ,
attraverso la consultazione degli atti che ci saranno forniti , come
su nostra richiesta già effettuata , la necessaria trasparenza degli
atti contabili inerenti i LL.PP..
5):Nella delibera di G.C. n. 123/05
(proponente sindaco) si legge: “Risulta pur vero che, per alcuni
interventi di manutenzione, che superavano gli importi per i quali
il Capitolato prevede la competenza della giunta comunale,non è
intervenuta la preventiva approvazione della giunta comunale. E che
si tratta tuttavia di un numero limitato di interventi, i quali,
peraltro eccedono di poco l’importo massimo previsto.”
Queste affermazioni non corrispondono a
verità in quanto gli interventi in questione ne sono ben 13 su 21 e
tutti per “progetti di lavori aventi importi superiore a
10'329.14 €..” , per cui era necessario l’approvazione della giunta
comunale , così come previsto dal capitolato speciale
d’appalto.
Nel nostro caso i lavori di manutenzione
straordinaria affidati con le disposizioni sindacali e liquidati con
determina dirigenziale, nella maggioranza dei casi hanno un importo
nettamente superiore a quello massimo; vedi ad esempio: determina
74/04 – 32'064,93 €.; determina 107/04 - 38'445,63 €.; determina
124/04 - 54'707.58 €.; determina 111/04 - 79'951.21 €.; determina
144/04 - 86'544.85 €.; ecc. ecc..
6):Nella relazione dell’Arch. Miele (allegata
alla del. 123/05), si legge: “…l’unico contenuto discrezionale e
di merito degli atti sindacali è costituito solo dal luogo dove si
doveva procedere all’espletamento dei lavori essendo ogni altro
aspetto o già determinato (la ditta interessata) o da determinarsi”
Anche in questo è palese la contraddittorietà del
comportamento tecnico-amministrativo, e sta proprio nell’affermare
che uno degli aspetti determinanti per cui si era operato in tal
senso e che alla fine i lavori comunque dovevano essere affidati
alla stessa ditta titolare della manutenzione ,
affermazione non vera in quanto
in precedenza lo stesso Sindaco aveva proceduto per lavori analoghi
, e nonostante il contratto di manutenzione 672/2002 , ad espletare
gare e ad assegnarle a ditte diverse , così come verificato per i
locali pubblici di via S.Domenico ,la sistemazione di via Petrarca ,
la sopraelevazione di via Baracca,la realizzazione del secondo
ingresso della scuola di via Vespucci.
Possiamo supporre che
il fatto che la ditta era in quel momento un elemento
già determinato, fosse una precisa scelta anch’essa rientrante in
quelle di “indirizzo politico “ del Sindaco.
7):
ULTERIORI ASPETTI
DI ILLEGITTIMITA’ DEGLI AFFIDAMENTI
I lavori di manutenzione del periodo maggio –
ottobre 2004 e successivi, sono tutti i lavori che hanno previsto
la demolizione ed il completo rifacimento di strutture o impianti
(es. ripavimentazione totale di strade e marciapiedi, o rifacimento
completo di impianti di pubblica illuminazione), o l’ampliamento
degli impianti nelle zone sprovviste (es. costruzione impianto di
pubblica illuminazione via Nevio), o costruzione ex novo di opere
edili (es. recinzione aree IACP; rotonda via Turati; fontana in p.za
Pio XII; Palestra scuola di via Baracca),.
Dalla lettura del D.P.R. 554/99, Art. 2
(definizioni), comma 2, lettera l ,e D.P.R. 554/99, Art. 154 comma 2
, emerge che essendo questi interventi di manutenzione
contraddistinti da lavorazioni individuate nel loro contenuto
tecnico ed esecutivo, nonché nel loro numero e nella loro
localizzazione, non potevano essere affidati direttamente alla
ditta detentrice dell’appalto di manutenzione, bensì per essi
dovevano indirsi regolari gare di appalto.
Aspetto chiarito perfettamente dall’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la Determinazione n. 13 del 28
luglio 2004: quando nei “Chiarimenti in merito ai lavori di
manutenzione ed ai contratti aperti” dice che : “nel caso di
lavori di manutenzione – costituiti da un insieme di lavorazioni
individuate nel loro contenuto tecnico e esecutivo nonché nel loro
numero e nella loro localizzazione – è impiegabile il contratto di
sola esecuzione oppure il contratto di progettazione esecutiva ed
esecuzione denominato appalto integrato”
In questo caso il sindaco avrebbe fatto bene ad
operare come per altri casi analoghi indicendo nuove gare d’appalto,
e a correggere i capitolati con il ricorso all’istituto dell”autotutela”,
tale iniziativa sarebbe stata un’ottima azione amministrativa tesa
non solo a rendere i capitolati conformi alle norme, ma anche ad
evitare un danno economico all’ente, visto che per lavori analoghi
affidati da questa stessa amministrazione a seguito di regolare gara
di appalto, si sono registrati ribassi d’asta maggiori di quelli dei
contratti di manutenzione vigenti (vedi locali pubblici di via S.
Domenico, sopraelevazione della scuola di via Baracca, ecc. ecc.).
Non si riesce infatti a capire come mai questa
amministrazione nell’aprile del 2004 fa una gara d’appalto da 11'000
€. per via Petrarca, realizzando un ribasso del 33.871%, e solo un
mese dopo fa un affidamento diretto da 86'000 €. per la scuola di
via Baracca accontentandosi del 33.125%.
Spero che il sindaco faccia finalmente chiarezza
su questa strana vicenda, e magari disponga un atto di indirizzo
politico che orienti l’intera macchina amministrativa ad una
maggiore trasparenza ed economicità. Farebbe cosa gradita a tutti i
cittadini contribuenti.
Inoltre ritengo altresì che
non sia vero quanto affermato in
delibera, e cioè che “il sindaco non ha inteso esercitare nessuna
forma di prevaricazione o di invasione nel procedimento burocratico”;
dai fatti sembra essere vero proprio il contrario, e tutto ciò con
l’aggravante che i fatti sono avvenuti nel pieno di una campagna
elettorale che vedeva concorrere il sindaco per la carica di
consigliere provinciale.
D’altronde, da un’attenta analisi delle delibere
approvate dalla giunta negli ultimi 4 anni emerge che le
prevaricazioni e le invasioni del sindaco e della giunta nei
procedimenti burocratici sono state abbastanza frequenti, ed ogni
volta hanno prodotto un aggravio di spesa pubblica,
per cui è lecito ricercare le cause dell’attuale situazione
economica del Comune, sempre più prossima al collasso, anche
nell’attuale cattiva gestione dei lavori pubblici.
“Un ulteriore
esempio di prevaricazione si riscontra infatti nella delibera di
giunta comunale n. 50 del 2005 avente ad oggetto l’approvazione
della variante in corso d’opera per i lavori di realizzazione dei
locali pubblici in via San Domenico".
SECONDO ARGOMENTO:
realizzazione dei locali pubblici in
via San Domenico
la nostra analisi procede con l’esame prima degli
atti tecnici ed amministrativi prodotti e successivamente alla
formulazione di alcune osservazioni.
L’analisi purtroppo non sarà completa in quanto,
stranamente, non c’è stata fornita tutta la documentazione
richiesta, nonostante i ripetuti solleciti, non ultimo quello di
stamattina.
Ad ogni modo già con i soli atti in nostro
possesso possiamo evidenziare gravi anomalie procedurali e forti
ingerenze del sindaco e dell’amministrazione nel procedimento
burocratico.
Ricostruzione dei fatti.
Con delibere di Giunta Comunale n. 112 e 113 del
02.12.2003 il comune di Grumo Nevano (Na) approvò rispettivamente il
progetto definitivo ed il progetto esecutivo per la realizzazione
dei locali pubblici in via San Domenico;
L’importo dell’appalto posto a base di gara era
pari a €. 88'425.11, di cui €. 85'849.62 per lavori ed €. 2'575.49
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Con determina del servizio tecnico del comune di
Grumo Nevano n. 71 del 25.05.2004, i lavori vennero affidati alla
ditta aggiudicataria con il ribasso di gara del 33.90%;
In base al ribasso offerto l’importo netto di
contratto era inizialmente pari a €. 61'024.49 di cui €. 58'449.00
per lavori ed €. 2'575.49 per oneri per la sicurezza;
Con delibera di Giunta Comunale n. 50 del
01.03.2005 l’Amministrazione Comunale approvò una perizia di
variante e suppletiva che aumentò l’importo netto dei lavori a
€. 69'000.00, di cui €. 66'100.00 per
lavori ed €. 2'900.00 per oneri di sicurezza;
Con la predetta delibera 50/05 furono accantonati
nelle somme a disposizione dell’Amministrazione ulteriori €.
2'500.00 per lavori in economia;
Nella predetta delibera di G.C. n. 50/05,
proposta dal sindaco ed avallata dai relativi pareri di legalità si
afferma :
“…. che durante l’esecuzione dei lavori si è
rilevato che occorre eseguire alcune
opere non previste e non prevedibili alla data delle redazione del
progetto e della consegna del cantiere, derivanti da sopravvenute
esigenze e disposizioni”;
“…… che l’amministrazione comunale
vuole far eseguire lavori non previsti e finalizzati al
miglioramento dell’opera e ad una migliore funzionalità dei locali”;
“…… che tale variante e suppletiva è stata
redatta a seguito della volontà dell’Amministrazione comunale di
voler far eseguire lavori non previsti e finalizzati al
miglioramento dell’opera e ad una migliore funzionalità dei locali
, non comportanti modifiche sostanziali , derivate da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
L’Amministrazione comunale nella delibera 50/05,
inoltre, dichiara espressamente di utilizzare il ribasso offerto in
sede di gara per eseguire le maggiori opere previste dalla variante.
Osservazioni
L’Amministrazione comunale non specifica nella
delibera 50/05 quali siano stati i motivi che l’hanno indotta ad
approvare l’esecuzione di opere non previste ed imprevedibili.
La Giunta comunale ha inoltra erroneamente
applicato l’art. 25, comma 1, lett. a, della Legge 109/94, in base
al quale sono da considerare motivi di ammissibilità di varianti
solo le sopravvenute disposizioni “legislative” e “regolamentari”,
e pertanto sono da ritenere inammissibili le generiche “esigenze
e disposizioni” addotte dall’Amministrazione comunale, che
peraltro non precisa quali siano state queste esigenze e da chi
provenissero le disposizioni, a meno che per esigenze non si
intendano quelle dell’amministrazione, e per disposizioni non si
intendono probabili, discutibili ed anomali “atti di indirizzo”
prodotti dal Sindaco .
Dalla delibera n. 50/05 emerge che i lavori di
variante, non previsti, e finalizzati al miglioramento dell’opera,
furono realizzati per volontà dell’Amministrazione comunale, con
l’utilizzo del ribasso d’asta.
Con le maggiori opere approvate e considerando
l’importo di variante di 69'000.00 €. “dichiarato” in delibera
(salvo ulteriore verifica dello stato finale quando ci sarà
fornito), l’importo contrattuale fu aumentato del 13,07 %.
L’Amministrazione comunale ha pertanto approvato
la variante in questione ritenendola migliorativa dell’opera
appaltata, in violazione però del comma 3 dell’art. 25 della Legge
109/94, che fissa al 5% l’incremento massimo dell’importo
contrattuale.
Visto pertanto il disposto normativo la variante
proposta e la delibera di approvazione sono da ritenersi
illegittime, così come per altro confermato dall’Autorità di
Vigilanza sui LL.PP., che con la Determinazione n. 30 del
09.06.2000, dopo aver analizzato casi analoghi a quello di specie
verificatisi nei Comuni di Bortigali (Nu) e Gattinara (Vc),
definisce inammissibili le varianti che comportano un incremento
dell’importo contrattuale superiore al 5% se “giustificate dalla
sola prospettata esigenza, insorta successivamente all’inizio dei
lavori, di realizzare alcune migliorie ai lavori appaltati”.
La fase istruttoria propedeutica all’approvazione
di questa variante (e di tante altre), così come si legge nelle
premesse della delibera 50/05, è carente della relazione del
responsabile del procedimento (protocollata con numero e data) così
come prescritto dall’art. 134 del D.P.R. 554/99, commi 7 e 8.
Detta relazione è obbligatoria in quando tende
all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti
preordinati alla disposizione della variante, all’accertamento della
non imputabilità alla stazione appaltante, alla motivazione della
non prevedibilità dei lavori oggetto di variante all’atto della
consegna, ed all’individuazione delle esatte motivazioni che hanno
reso indispensabile la variazione delle opere appaltate.
Stante la mancanza di tutti questi accertamenti
da parte del responsabile del procedimento (nella fattispecie anche
direttore dei lavori), l’Amministrazione comunale non poteva, e non
doveva approvare la variante per un evidente difetto di istruttoria.
TERZO ARGOMENTO:
osservazioni sulla variante ai
lavori di riassetto urbanistico del secondo tratto di Via S.Domenico.(realizzazione
via Falcone ?)
La procedura utilizzata per i locali di via
S.Domenico non sembra occasionale ,una uguale procedura è stata
adottata anche nel caso della variante ai lavori di riassetto
urbanistico del secondo tratto di via San Domenico
(quella variante che probabilmente ha
inventato l’attuale via Falcone); variante approvata con
delibera di giunta comunale n. 116 del 02.12.2003, anche in questo
caso su proposta del Sindaco e con i relativi pareri di
legittimità.
Ancora una volta procediamo prima alla
ricostruzione dei fatti e poi alla formulazione delle conseguenti
osservazioni.
Ricostruzione dei fatti.
L’importo originario del contratto (rep. n. 701
del 26.06.2003) era di €. 295'809.78, di cui €. 285'480.64 per
lavori al netto del ribasso e €. 10'329.14 per oneri di sicurezza
L’importo netto dichiarato della variante
suppletiva è di €. 309'748.20, di cui €. 299'419.06 per lavori al
netto del ribasso e €. 10'329.14 per oneri di sicurezza
Si accantonano nelle somme a disposizione
dell’amministrazione lavori in economia (n. 6 liste) per un totale
di €. 27'578.79
Con lo stato finale è stata liquidata all’impresa
la somma di €. 359'484.25, di cui €. 322’416.47 per lavori a misura,
€. 10'329.14 per oneri di sicurezza, e €. 26'738.64 di liste in
economia
Nel corpo della delibera si legge:
“l’amministrazione comunale, constatato che
nell’ambito del progetto originario, la realizzazione di un tratto
di strada previsto, dipartendosi da via Quintavalle, rimane
interclusa senza alcuna utilizzazione per la viabilità interna e al
fine di dotare la zona di un adeguata circolazione veicolare ha
dato disposizione all’U.T.C. di redigere una variante, ai sensi
della normativa vigente in materia di LL.PP.”
“per tale motivo si è redatto una perizia di
variante, comprendente le nuove e maggiori opere a farsi per
effetto delle sopravvenute indicazioni”
“la perizia di variante e suppletiva è stata
redatta in conformità dell’art. 25 della legge 11.02.1994 nr. 109,
in quanto è derivata da circostanze ed esigenze sopravvenute
successivamente alla data della redazione del progetto originario e
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e
comunque rientrante nel 5% dell’importo dell’appalto”
Osservazioni
E’ evidente che le sopravvenute indicazioni sono
quelle che il sindaco ha impartito all’U.T.C. nel corso dei lavori,
quindi si ripropone il dilemma: atto di indirizzo politico o
ingerenza nel procedimento?.
E’ evidente che la presenza della strada
interclusa non è un motivo imprevisto ed imprevedibile, così com’è
altrettanto evidente che nel corso dei lavori non è sopravvenuta
nessuna disposizione legislativa o regolamentare.
Anche in questo caso la variante viene indicate
come migliorativa, ma a norma di legge non lo è in quanto non
corrisponde al vero che l’importo delle maggiori opere rientra nel
5% del contratto.
Infatti i lavori in economia (suddivisi nelle sei
liste) sono stati affidati e liquidati direttamente all’appaltatore
(vedi stato finale) e quindi non sono lavori esclusi dall’appalto
così come prescritto dall’art. 17 della L. 109/94, che appare quindi
violato in maniera evidente e grossolana.
Il predetto disposto normativo, infatti, consente
di accantonare nelle somme a disposizione dell’Amministrazione
importi per lavori in economia solo se essi sono “esclusi”
dall’appalto, nel caso contrario, come quello di specie, detti
importi devono necessariamente rientrare in quello dei lavori
oggetto dell’appalto, onde determinare con precisione il nuovo
importo contrattuale.
Di conseguenza l’importo reale della variante è
dato dalla somma dei lavori a misura, delle liste in economia, e
degli oneri per la sicurezza, per un totale di €. 337'326.99, che è
ben maggiore di quello dichiarato.
Facendo poi i conti si verifica che la variante
ha prodotto un incremento dell’importo del contratto originario del
18.16%, che è molto di più del 5% dichiarato in delibera.
Se poi consideriamo che il saldo pagato
all’impresa appaltatrice è (inspiegabilmente) di €. 359'484.25,
arriviamo ad un incremento dell’importo contrattuale di oltre il
21%.
Anche in questo caso, quindi, il
Sindaco richiede all’U.T.C.
di redigere una variante inammissibile, e la stessa variante viene
poi illegittimamente approvata dall’esecutivo.
Appare quindi
evidente che tra anomali affidamenti di lavori e varianti
illegittime, questa amministrazione spende in modo ingiustificato
ed in maniera antieconomica ed arbitraria, i soldi dei cittadini di
Grumo Nevano.
Riteniamo che è
necessario sottoporre all’attenzione degli organi competenti queste
anomalie procedurali per poter evidenziare tutte le responsabilità
amministrative e patrimoniali.
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