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LAVORI PUBBLICI

Sossio Canciello: “Affidamenti di lavori e varianti illegittime, questa amministrazione  spende in modo ingiustificato ed in maniera antieconomica ed arbitraria, i soldi dei cittadini di Grumo Nevano”. Ecco il testo del durissimo documento con il quale si chiede l’intervento degli organi di controllo

 

 Interpretando alla lettera il ruolo di consigliere comunale, al quale, tra le tante facoltà, gli viene assegnata soprattutto quella dell’attività di controllo sugli atti prodotti dall’amministrazione di Grumo Nevano, l’altra sera in Consiglio Comunale il dott. Sossio Canciello ha enunciato una dettagliatissima relazione sulla procedura anomala adottata dal settore lavori pubblici in alcune opere, tra queste la famosa variante per via Falcone. Visto la gravità delle anomalie emerse, gli organi di controllo hanno l’obbligo di intervenire per fare chiarezze e stabilire eventuali responsabilità amministrative e patrimoniali.

 

 IL TESTO

 

Consiglio comunale del 7-3-2007 

Relazione del  consigliere comunale dr. Sossio Canciello

 

Osservazioni sulle anomale procedure adottate nel settore dei lavori pubblici da questa amministrazione.

 

Le comunicazioni di stasera vogliono essere una denuncia pubblica  di anomali comportamenti procedurali nel settore dei lavori pubblici , con evidenti danni economici prodotti all’ente  attraverso una approssimativa gestione degli stessi , con responsabilità politiche e  responsabilità patrimoniali  di chi crede di poter in modo arbitrario operare nella pubblica amministrazione.

Con queste comunicazioni vogliamo evidenziare il ruolo di ingerenza svolto dal Sindaco nel campo dei lavori pubblici , non certamente limitandosi alle indicazioni ed agli indirizzi politici , ma determinando  soluzioni illegittime e coinvolgendo  nelle stesse illegittimità giunta ed ufficio tecnico .

Dalle analisi degli atti emerge una profonda confusione sui procedimenti adottati , procedimenti che spesso nascono da una personalistica interpretazione e che provocano l’applicazione di norme in modo non ortodosso .

Esse prenderanno in considerazioni alcuni aspetti che sottopongo al consiglio comunale e ai cittadini grumesi  :

a)Osservazioni sulla delibera 123/2005 in risposta alla mia relazione del 3.5.2005  sul “rispetto dei capitolati speciali di appalto e dei contratti della pubblica illuminazione e della manutenzione degli immobili comunali “ da parte dell’amministrazione.

b) osservazioni sulla realizzazione dei  locali di Via S.Domenico .

c) osservazioni sulla  variante ai lavori di riassetto urbanistico del secondo tratto di Via S.Domenico.(realizzazione via Falcone ?)

 

 

PRIMO ARGOMENTO: Osservazioni sulla delibera 123/2005 in risposta alle questioni sollevate sul “rispetto dei capitolati speciali di appalto e dei contratti della pubblica illuminazione e della manutenzione degli immobili comunali

 

Circa due anni fa , nel consiglio comunale del 03.05.2005, contestai l’atteggiamento anomalo perseguito dal nostro Sindaco e da questa amministrazione in alcuni affidamenti di lavori  pubblici del 24.05.2004, e per risposta fu approntato una delibera , la n. 123 del 27-5-2005, con la quale , si tentò di confutare le mie osservazioni .

Premesso le argomentazioni generiche e superficiali addotte , e la considerazione che gli “anomali affidamenti  di lavori”   in fondo erano vizi procedurali “non essenziali “ e comunque “ sanabili” , di fatto sta che l’amministrazione recepì quelle mie valutazioni e procedette a correggere il proprio comportamento in merito.

Oggi ,  lette anche le specifiche determinazioni dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici ,  intendiamo sottolineare alla osservazione dei sigg. Consiglieri Comunali le incongruenze e le contraddizioni delle giustificazioni riportate nella delibera 123/05, e nel contempo vogliamo evidenziare altri aspetti di illegittimità riguardanti sempre le stesse procedure anomale poste in da questa amministrazione nel periodo maggio – ottobre 2004. 

 

Verifichiamo cosa dicono il Sindaco e la giunta comunale nella delibera 123/2005 in risposta alle nostre osservazioni. :

1 ) Si afferma che “La partecipazione del sindaco – nella fase di affidamento dell’incarico – assume unicamente il valore di atto politico di indirizzo…. ” .

Sembra quasi che si dimentichi che questi atti di indirizzo vengono  emessi  dal nostro Sindaco mentre sta in campagna elettorale, e che utilizzati nelle forme e nei modi sottolineati hanno certamente condizionato la competizione elettorale a danno di altri candidati concorrenti. Comunque pur volendo prescindere da questo dato politico, seppur di notevole rilevanza, va precisato che sotto il profilo tecnico e regolamentare questa affermazione non  corrisponde al vero.

Premesso che il sindaco quando ha voluto adottare un atto di indirizzo lo ha fatto con una delibera di giunta  come verificato con la delib. 28/03, si ritiene doveroso precisare che nei casi da me denunciati nel c.c. del 03.05.2005 si parlava chiaramente di “ verbali di consegna di lavori” che peraltro riportavano i termini utili per il compimento delle opere, così come previsto dall’art. 129, comma 6, del D.P.R. 554/99, quindi quelle disposizioni sindacali sono da ritenere a tutti gli effetti veri e propri verbali di consegna, con la sola differenza che non è stato il direttore dei lavori a firmarle, così come avrebbe dovuto fare a norma dell’art. 124, comma 2, del D.P.R. 554/99, bensì il sindaco che non ne aveva competenza.

Questo comma del regolamento recita infatti: “Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto”.

In ogni caso, se la consegna dei lavori non è avvenuta con le disposizioni del Sindaco, allora significa che i lavori sono stati eseguiti senza formale consegna in quanto manca agli atti (con data e n. di protocollo) il regolare verbale di cui all’art. 130, comma 4, del D.P.R. 554/99.

Inoltre il comma successivo (il n. 5) dello stesso articolo stabilisce che il direttore dei lavori invia formalmente il verbale di consegna al responsabile del procedimento, il che significa che il verbale di consegna è un atto ufficiale e come tale deve essere acquisito al protocollo dell’ente.

Nel nostro caso quindi: o i verbali di consegna non sono stati redatti, o si concretizzavano nelle disposizioni sindacali, e per questa seconda eventualità resta ancora da chiarire perché recano la firma del sindaco e come mai non recano gli estremi dell’acquisizione al protocollo.

Né tanto meno è ammissibile che per il sol fatto che il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori coincidono nella stessa persona, non debba esserci traccia del verbale di consegna tra gli atti ufficiali dell’ente; e com’è ben noto a tutti solo l’acquisizione al protocollo conferisce l’ufficialità ad un qualsiasi atto.  

 

2) Nella relazione dell’Arch. Miele (allegata alla del. 123/05), si legge: “L’Amministrazione comunale …… con delibera n. 134/04 volendo utilizzare parte delle somme residue di cui al progetto approvato con delib. Commissario Straordinario n. 163/02, ….. dava disposizione all’U.T.C. di redigere preventivi di spesa per lavori prioritari di manutenzione straordinaria da eseguire sull’impianto di pubblica illuminazione, sulla rete idrica e fognaria, sulle sedi stradali e dei marciapiedi esistenti sul territorio comunale al fine di eliminare i disagi lamentati dai cittadini, disponendo, nelle more, anche la ripresa dei lavori approvati con delibere di G.C. n. 145/04 e n. 147/04…”

In pratica il responsabile del servizio tecnico dichiara che parte dei lavori commissionati dal sindaco sono stati approvati con le delibere di G.C. n. 145/04 e 147/04.

La predetta delibera n. 145 del 28.05.2004 ha ad oggetto: “Ripavimentazione stradale, adeguamento impianti di pubblica illuminazione strade cittadine e ristrutturazione facciate sede comunale. Approvazione preventivo spesa in variante al progetto originario”.

Orbene, tralasciando per un attimo l’aspetto, pur essenziale, che la giunta è deputata ad approvare progetti e non preventivi spesa, va sottolineato che con la delibera 145 del 28.05.2004 si approvano lavori in variante al progetto originario, e che detti lavori, per ammissione del stesso responsabile del servizio tecnico, sono quelli di cui alle disposizioni sindacali del 24.05.2004 le quali, o che  siano state esse stesse atti di indirizzo o verbali di consegna, imponevano l’inizio dei lavori in pari data.

Di conseguenza è logico ritenere che la delibera 145/04 è una delibera di “variante in sanatoria” in quanto alla data della sua approvazione i lavori erano già in corso, ne consegue che ai sensi della legge quadro sui LL.PP. e della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 16 del 05.04.2004, “Sussiste, nella fattispecie, violazione del disposto di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non previamente approvate dalla stazione appaltante”.

Concludendo non poteva disporsi nessuna ripresa dei lavori “nelle more” dell’approvazione della variante visto che si trattava di lavori completamente diversi e distinti da quelli originariamente approvati con delibera di Commissario Straordinario 163/02, tanto è vero che si è richiesto anche la devoluzione di mutui.

 

3): Nella relazione dell’Arch. Miele (allegata alla del. 123/05), si legge: “Tali lavori per la loro caratteristica e omogeneità in relazione agli impianti esistenti, non hanno mai reso necessario la redazione di un progetto esecutivo da poter essere sottoposto alla Giunta Comunale”

Probabilmente l’arch. Miele si è rifatto all’art. 19, comma 5 bis, della Legge 109/94 che recita: “L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici”

Tuttavia però la determinazione n. 13/2004 dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP. chiarisce che “La disposizione, però, non può essere intesa nel senso che nel caso dei lavori di manutenzione non è mai obbligatorio redigere il progetto esecutivo. Qualora, infatti, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria di un opera, nella quale va compresa anche la ristrutturazione, il recupero o la trasformazione dell’opera, non si può prescindere dall’obbligo di redigere il progetto esecutivo in quanto sussiste certamente una differenza di livello di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo”. 

Quindi nel nostro caso, visto che sono state ristrutturate, recuperate e trasformate opere pubbliche,  il progetto esecutivo era obbligatorio e doveva essere successivo ad un progetto definitivo, per altro anch’esso mancante.

L’ente ha eseguito i lavori senza ne l’uno né l’altro progetto, ma semplicemente sulla scorta di un “preventivo spesa”, e ciò viola la normativa vigente.

Attenzione non va confuso il progetto definitivo o esecutivo con il preventivo spesa. Quest’ultimo è cosa ben diversa dal progetto, anzi è solo una parte di essi, come ben si può capire dalla lettura degli artt. 25 e 35 del D.P.R. 554/99.     

Ed ancora non vanno confusi i progetti definitivi delle singole opere con quelli “definiti” definitivi ed allegati ai contratti di manutenzione, questi ultimi concretizzandosi nella semplice relazione generale e nel capitolato speciale d’appalto, non sono esattamente rappresentativi delle singole opere affidate, come invece richiede la norma.

In conclusione non corrisponde al vero che per ogni intervento non occorreva il progetto; magari non il progetto esecutivo, ma almeno quello definitivo, redatto ed approvato a norma di legge, doveva essere agli atti del comune già  prima dell’affidamento.

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche l’aggravante che il capitolato speciale d’appalto per la manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione prevede che il progetto è a carico dell’appaltatore, e che lo stesso debba redigerlo secondo le indicazioni dell’U.T.C.”, ne consegue quindi che con la procedura adottata l’ente ha sgravato l’appaltatore di un preciso onere contrattuale. 

Infine si vuol sottolineare che gli stessi incentivi di progettazione  (art. 18 L. 109/94) , dovevano essere erogati solo se a monte vi era stata una attività di progettazione e direzione lavori eseguita per intero , così come prevede la legge.

Ciò non si è verificato, pertanto è lecito attendersi che l’amministrazione ripari “all’errore commesso” attivando tutte le procedure necessarie per la restituzione delle somme indebitamente erogate in tutti i procedimenti interessati da questa “anomalia”.

 

4): Nella delibera di G.C. n. 123/05 (proponente sindaco) si legge: “l’approvazione contestuale, effettuata con apposita determinazione del responsabile, del computo metrico preventivo dei lavori e del relativo consuntivo è ascrivibile alla prassi seguita dall’ufficio per la formalizzazione in atti di detti strumenti tecnico-contabili”.

Premesso che  la prassi seguita dall’ufficio tecnico , precedentemente , era completamente diversa e prevedeva l’affidamento dei lavori con un atto preventivo (v. determina U.T.C. 93/03 all’epoca del Commissario Straordinario), e la liquidazione degli stessi con un atto successivo.

Ciò premesso si evidenzia che in nessun articolo delle leggi sui lavori pubblici è contemplato che si possono approvare contemporaneamente, e con un unico atto, il preventivo spesa, l’affidamento, il consuntivo lavori, e l’atto di liquidazione.

Nella cosiddetta prassi  seguita  dall’ufficio si verificava che i computi metrici dei lavori venivano resi noti solo all’atto dell’approvazione della determina di liquidazione, e fino a quel momento nessuno poteva conoscerli in quanto erano stati solo redatti e semplicemente “consegnati all’impresa esecutrice”, per altro in maniera non ufficiale (vedi relazione del responsabile prot. 7817 del 25.05.2005).

In base a questa prassi seguita dall’ufficio tecnico, veniva a mancare la dovuta pubblicità degli atti contabili, per cui si contravveniva a quanto disposto dall’art. 155, comma 2, del D.P.R. 554/99, che afferma: “Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa”

Non sappiamo al momento la prassi seguita attualmente, in merito ,dall’U.T.C.; ma speriamo di registrarne , attraverso la consultazione degli atti che ci saranno forniti , come su nostra richiesta già effettuata , la necessaria trasparenza degli atti contabili inerenti i LL.PP..

 

5):Nella delibera di G.C. n. 123/05 (proponente sindaco) si legge: “Risulta pur vero che, per alcuni interventi di manutenzione, che superavano gli importi per i quali il Capitolato prevede la competenza della giunta comunale,non è intervenuta la preventiva approvazione della giunta comunale. E che si tratta tuttavia di un numero limitato di interventi, i quali, peraltro eccedono di poco l’importo massimo previsto.

Queste affermazioni  non corrispondono a verità in quanto gli interventi in questione ne sono ben 13 su 21 e tutti per “progetti di lavori aventi importi superiore a 10'329.14 €..” , per cui era necessario  l’approvazione della giunta comunale  , così come previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Nel nostro caso i lavori di manutenzione straordinaria affidati con le disposizioni sindacali e liquidati con determina dirigenziale, nella maggioranza dei casi hanno un importo nettamente superiore a quello  massimo; vedi ad esempio: determina 74/04 – 32'064,93 €.; determina 107/04 - 38'445,63 €.; determina 124/04 -  54'707.58 €.; determina 111/04 -  79'951.21 €.; determina 144/04 -  86'544.85 €.; ecc. ecc..  

 

6):Nella relazione dell’Arch. Miele (allegata alla del. 123/05), si legge: “…l’unico contenuto discrezionale e di merito degli atti sindacali è costituito solo dal luogo dove si doveva procedere all’espletamento dei lavori essendo ogni altro aspetto o già determinato (la ditta interessata) o da determinarsi”

Anche in questo è palese la contraddittorietà del comportamento tecnico-amministrativo, e sta proprio nell’affermare  che uno degli aspetti determinanti per cui si era operato in tal senso e che alla fine i lavori comunque dovevano essere affidati alla stessa ditta  titolare della manutenzione , affermazione non vera  in quanto in precedenza lo stesso Sindaco aveva proceduto per lavori analoghi , e nonostante il  contratto di manutenzione 672/2002 , ad espletare gare e ad assegnarle a ditte diverse , così come  verificato per i locali pubblici di via S.Domenico ,la sistemazione di via Petrarca , la sopraelevazione di via Baracca,la realizzazione del secondo ingresso della scuola di via Vespucci.

Possiamo supporre che il fatto che la ditta era in quel momento un elemento già determinato, fosse una precisa scelta anch’essa rientrante in quelle di “indirizzo politico “ del Sindaco.

 

7): ULTERIORI ASPETTI DI ILLEGITTIMITA’ DEGLI AFFIDAMENTI

 

I lavori di manutenzione del periodo maggio – ottobre 2004 e successivi, sono tutti i lavori che hanno previsto la demolizione ed il completo rifacimento di strutture o impianti (es. ripavimentazione totale di strade e marciapiedi, o rifacimento completo di impianti di pubblica illuminazione), o l’ampliamento degli impianti nelle zone sprovviste (es. costruzione impianto di pubblica illuminazione via Nevio), o costruzione ex novo di opere edili (es. recinzione aree IACP; rotonda via Turati; fontana in p.za Pio XII; Palestra scuola di via Baracca),.

Dalla lettura del D.P.R. 554/99, Art. 2 (definizioni), comma 2, lettera l ,e D.P.R. 554/99, Art. 154 comma 2 , emerge che essendo questi interventi di manutenzione contraddistinti da lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo, nonché nel loro numero e nella loro localizzazione, non potevano essere affidati direttamente alla ditta detentrice dell’appalto di manutenzione, bensì per essi dovevano indirsi regolari gare di appalto.

Aspetto chiarito perfettamente dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la Determinazione n. 13 del 28 luglio 2004: quando nei “Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti” dice che : “nel caso di lavori di manutenzione – costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico e esecutivo nonché nel loro numero e nella loro localizzazione – è impiegabile il contratto di sola esecuzione oppure il contratto di progettazione esecutiva ed esecuzione denominato appalto integrato

In questo caso  il sindaco avrebbe fatto bene ad operare come per altri casi analoghi indicendo nuove gare d’appalto, e a correggere i capitolati con il ricorso all’istituto dell”autotutela”, tale iniziativa sarebbe stata un’ottima azione amministrativa tesa non solo a rendere i capitolati conformi alle norme, ma anche ad evitare un danno economico all’ente, visto che per lavori analoghi affidati da questa stessa amministrazione a seguito di regolare gara di appalto, si sono registrati ribassi d’asta maggiori di quelli dei contratti di manutenzione vigenti (vedi locali pubblici di via S. Domenico, sopraelevazione della scuola di via Baracca, ecc. ecc.).

Non si riesce infatti a capire come mai questa amministrazione nell’aprile del 2004 fa una gara d’appalto da 11'000 €. per via Petrarca, realizzando un ribasso del 33.871%, e solo un mese dopo fa un affidamento diretto da 86'000 €. per la scuola di via Baracca accontentandosi del 33.125%.

Spero che il sindaco faccia finalmente chiarezza su questa strana vicenda, e magari disponga un atto di indirizzo politico che orienti l’intera macchina amministrativa ad una maggiore trasparenza ed economicità. Farebbe cosa gradita a tutti i cittadini contribuenti.

 

Inoltre ritengo altresì che non sia vero quanto affermato in delibera, e cioè che “il sindaco non ha inteso esercitare nessuna forma di prevaricazione o di invasione nel procedimento burocratico”; dai fatti sembra essere vero proprio il contrario, e tutto ciò con l’aggravante che i fatti sono avvenuti nel pieno di una campagna elettorale che vedeva concorrere il sindaco per la carica di consigliere provinciale.

D’altronde, da un’attenta analisi delle delibere approvate dalla giunta negli ultimi 4 anni emerge che le prevaricazioni e le invasioni del sindaco e della giunta nei procedimenti burocratici sono state abbastanza frequenti, ed ogni volta hanno prodotto un aggravio di spesa pubblica, per cui è lecito ricercare le cause dell’attuale situazione economica del Comune, sempre più prossima al collasso, anche nell’attuale cattiva gestione dei lavori pubblici.

 

Un ulteriore esempio di prevaricazione si riscontra infatti nella delibera di giunta comunale n. 50 del 2005 avente ad oggetto l’approvazione della variante in corso d’opera per i lavori di realizzazione dei locali pubblici in via San Domenico".

 

SECONDO ARGOMENTO: realizzazione dei locali pubblici in via San Domenico

 

la nostra analisi procede con l’esame prima degli atti tecnici ed amministrativi prodotti e successivamente alla formulazione di alcune osservazioni.

L’analisi purtroppo non sarà completa in quanto, stranamente, non c’è stata fornita tutta la documentazione richiesta, nonostante i ripetuti solleciti, non ultimo quello di stamattina.

Ad ogni modo già con i soli atti in nostro possesso possiamo evidenziare gravi anomalie procedurali e forti ingerenze del sindaco e dell’amministrazione nel procedimento burocratico.

Ricostruzione dei fatti.

Con delibere di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 02.12.2003 il comune di Grumo Nevano (Na) approvò rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per la realizzazione dei locali pubblici in via San Domenico;

L’importo dell’appalto posto a base di gara era pari a €. 88'425.11, di cui €. 85'849.62 per lavori ed €. 2'575.49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Con determina del servizio tecnico del comune di Grumo Nevano n. 71 del 25.05.2004, i lavori vennero affidati alla ditta aggiudicataria con il ribasso di gara del 33.90%;

In base al ribasso offerto l’importo netto di contratto era inizialmente pari a €. 61'024.49 di cui €. 58'449.00 per lavori ed €. 2'575.49 per oneri per la sicurezza;

Con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 01.03.2005 l’Amministrazione Comunale approvò una perizia di variante e suppletiva che aumentò l’importo netto dei lavori a

      €. 69'000.00, di cui €. 66'100.00 per lavori ed €. 2'900.00 per oneri di sicurezza;

Con la predetta delibera 50/05 furono accantonati nelle somme a disposizione dell’Amministrazione ulteriori €. 2'500.00 per lavori in economia;

Nella predetta delibera di G.C. n. 50/05, proposta dal sindaco ed avallata dai relativi pareri di legalità  si afferma :

“…. che durante l’esecuzione dei lavori si è rilevato che occorre eseguire alcune opere non previste e non prevedibili alla data delle redazione del progetto e della consegna del cantiere, derivanti da sopravvenute esigenze e disposizioni”;

 “…… che l’amministrazione comunale vuole far eseguire lavori non previsti e finalizzati al miglioramento dell’opera e ad una migliore funzionalità dei locali”;

…… che tale variante e suppletiva è stata redatta a seguito della volontà dell’Amministrazione comunale di voler far eseguire lavori non previsti e finalizzati al miglioramento dell’opera e ad una migliore funzionalità dei locali , non comportanti modifiche sostanziali , derivate da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

L’Amministrazione comunale nella delibera 50/05, inoltre, dichiara espressamente di utilizzare il ribasso offerto in sede di gara per eseguire le maggiori opere previste dalla variante.

Osservazioni

L’Amministrazione comunale non specifica nella delibera 50/05 quali siano stati i motivi che l’hanno indotta ad approvare l’esecuzione di opere non previste ed imprevedibili.

La Giunta comunale ha inoltra erroneamente applicato l’art. 25, comma 1, lett. a, della Legge 109/94, in base al quale sono da considerare motivi di ammissibilità di varianti solo le sopravvenute disposizioni “legislative” e “regolamentari”, e pertanto sono da ritenere inammissibili le generiche “esigenze e disposizioni” addotte dall’Amministrazione comunale, che peraltro non precisa quali siano state queste esigenze e da chi provenissero le disposizioni, a meno che per esigenze non si intendano quelle dell’amministrazione, e per disposizioni non si intendono probabili, discutibili ed anomali “atti di indirizzo” prodotti dal Sindaco .

Dalla delibera n. 50/05 emerge che i lavori di variante, non previsti, e finalizzati al miglioramento dell’opera, furono realizzati per volontà dell’Amministrazione comunale, con l’utilizzo del ribasso d’asta.

Con le maggiori opere approvate e considerando l’importo di variante di 69'000.00 €. “dichiarato” in delibera (salvo ulteriore verifica dello stato finale quando ci sarà fornito), l’importo contrattuale fu aumentato del 13,07 %.

L’Amministrazione comunale ha pertanto approvato la variante in questione ritenendola migliorativa dell’opera appaltata, in violazione però del comma 3 dell’art. 25 della Legge 109/94, che fissa al 5% l’incremento massimo dell’importo contrattuale.

Visto pertanto il disposto normativo la variante proposta e la delibera di approvazione sono da ritenersi illegittime, così come per altro confermato dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., che con la Determinazione n. 30 del 09.06.2000, dopo aver analizzato casi analoghi a quello di specie verificatisi nei Comuni di Bortigali (Nu) e Gattinara (Vc), definisce inammissibili le varianti che comportano un incremento dell’importo contrattuale superiore al 5% se “giustificate dalla sola prospettata esigenza, insorta successivamente all’inizio dei lavori, di realizzare alcune migliorie ai lavori appaltati”.

La fase istruttoria propedeutica all’approvazione di questa variante (e di tante altre), così come si legge nelle premesse della delibera 50/05, è carente della relazione del responsabile del procedimento (protocollata con numero e data) così come prescritto dall’art. 134 del D.P.R. 554/99, commi 7 e 8.

Detta relazione è obbligatoria in quando tende all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti preordinati alla disposizione della variante, all’accertamento della non imputabilità alla stazione appaltante, alla motivazione della non prevedibilità dei lavori oggetto di variante all’atto della consegna, ed all’individuazione delle esatte motivazioni che hanno reso indispensabile la variazione delle opere appaltate.

Stante la mancanza di tutti questi accertamenti da parte del responsabile del procedimento (nella fattispecie anche direttore dei lavori), l’Amministrazione comunale non poteva, e non doveva approvare la variante per un evidente difetto di istruttoria.

 

 

TERZO ARGOMENTO: osservazioni sulla  variante ai lavori di riassetto urbanistico del secondo tratto di Via S.Domenico.(realizzazione via Falcone ?)

 

La procedura utilizzata per i locali di via S.Domenico non sembra occasionale ,una uguale procedura è stata adottata anche nel caso della variante ai lavori di riassetto urbanistico del secondo tratto di via San Domenico (quella variante che probabilmente ha inventato l’attuale via Falcone); variante approvata con delibera di giunta comunale n. 116 del 02.12.2003, anche in questo caso su proposta del Sindaco e  con i relativi  pareri di legittimità.

Ancora una volta procediamo prima alla ricostruzione dei fatti e poi alla formulazione delle conseguenti osservazioni.

Ricostruzione dei fatti.

L’importo originario del contratto (rep. n. 701 del 26.06.2003) era di €. 295'809.78, di cui €. 285'480.64 per lavori al netto del ribasso e €. 10'329.14 per oneri di sicurezza

L’importo netto dichiarato della variante suppletiva è di €. 309'748.20, di cui €. 299'419.06 per lavori al netto del ribasso e €. 10'329.14 per oneri di sicurezza

Si accantonano nelle somme a disposizione dell’amministrazione lavori in economia (n. 6 liste) per un totale di €. 27'578.79

Con lo stato finale è stata liquidata all’impresa la somma di €. 359'484.25, di cui €. 322’416.47 per lavori a misura, €. 10'329.14 per oneri di sicurezza, e €. 26'738.64 di liste in economia 

Nel corpo della delibera si legge:

“l’amministrazione comunale, constatato che nell’ambito del progetto originario, la realizzazione di un tratto di strada previsto, dipartendosi da via Quintavalle, rimane interclusa senza alcuna utilizzazione per la viabilità interna e al fine di dotare la zona di un adeguata circolazione veicolare  ha dato disposizione all’U.T.C. di redigere una variante, ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP.”

“per tale motivo si è redatto una perizia di variante, comprendente le nuove e maggiori opere a farsi  per effetto delle sopravvenute indicazioni”

“la perizia di variante e suppletiva è stata redatta in conformità dell’art. 25 della legge 11.02.1994 nr. 109, in quanto è derivata da circostanze ed esigenze sopravvenute successivamente alla data della redazione del progetto originario e finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e comunque rientrante nel 5% dell’importo dell’appalto”

 Osservazioni

E’ evidente che le sopravvenute indicazioni sono quelle che il sindaco ha impartito all’U.T.C. nel corso dei lavori, quindi si ripropone il dilemma: atto di indirizzo politico o ingerenza nel procedimento?.

E’ evidente che la presenza della strada interclusa non è un motivo imprevisto ed imprevedibile, così com’è altrettanto evidente che nel corso dei lavori non è sopravvenuta nessuna disposizione legislativa o regolamentare.

Anche in questo caso la variante viene indicate come migliorativa, ma a norma di legge non lo è in quanto non corrisponde al vero che l’importo delle maggiori opere rientra nel 5% del contratto.

Infatti i lavori in economia (suddivisi nelle sei liste) sono stati affidati e liquidati direttamente all’appaltatore (vedi stato finale) e quindi non sono lavori esclusi dall’appalto così come prescritto dall’art. 17 della L. 109/94, che appare quindi violato in maniera evidente e grossolana.

Il predetto disposto normativo, infatti, consente di accantonare nelle somme a disposizione dell’Amministrazione importi per lavori in economia solo se essi sono “esclusi” dall’appalto, nel caso contrario, come quello di specie, detti importi devono necessariamente rientrare in quello dei lavori oggetto dell’appalto, onde determinare con precisione il nuovo importo contrattuale.

Di conseguenza l’importo reale della variante è dato dalla somma dei lavori a misura, delle liste in economia, e degli oneri per la sicurezza, per un totale di €. 337'326.99, che è ben maggiore di quello dichiarato. 

Facendo poi i conti si verifica che la variante ha prodotto un incremento dell’importo del contratto originario del 18.16%, che è molto di più del 5% dichiarato in delibera.

Se poi consideriamo che il saldo pagato all’impresa appaltatrice è (inspiegabilmente) di  €. 359'484.25, arriviamo ad un incremento dell’importo contrattuale di oltre il 21%. 

Anche in questo caso, quindi, il Sindaco richiede all’U.T.C. di redigere una variante inammissibile, e la stessa variante viene poi illegittimamente approvata dall’esecutivo.

 

Appare quindi evidente che tra anomali affidamenti di lavori e varianti illegittime, questa amministrazione  spende in modo ingiustificato ed in maniera antieconomica ed arbitraria, i soldi dei cittadini di Grumo Nevano.

Riteniamo che è necessario sottoporre all’attenzione degli organi competenti queste anomalie procedurali  per poter evidenziare tutte le  responsabilità amministrative e patrimoniali.                                                                                                                                            

A PROPOSITO DI VIA FALCONE.......

Dall’intervento del capogruppo dr. Sossio Canciello nel consiglio del 31/5/2005

 

Oggetto : la realizzazione di via G. Falcone .

 

La realizzazione di questa strada dimostra ancora una volta come il sindaco Di Lorenzo  ritenga questa Città come una cosa propria e può farne quello che vuole , infatti tra  Dicembre 2003 e Aprile 2004 , con vari atti amministrativi  , stravolge quella che era la visione dei nostri redattori del PRG , e ti elimina una strada importante da costruire , ti elimina uno spazio verde che pure si doveva realizzare , ma  fa la sistemazione completa di una strada , che poi è quella dove abita il vice sindaco Pietro Salvato.

Dallo studio approfondito sull’argomento , noi che siamo stati interessati per una querela presentata dal Sindaco Di Lorenzo e dal Vice Sindaco Pietro Salvato , in quanto si sono ritenuti da noi denigrati  per delle frasi rilasciate in una intervista sulla intera vicenda al giornalista del settimanale “Napoli Metropoli “ , abbiamo tratto delle osservazioni , che certamente porteremo in sede di difesa , ma che intendiamo comunque far conoscere a tutti i cittadini . Questo metodo utilizzato dall’amministrazione per intimidire ed affossare la critica politica  e l’informazione pubblica crea non poche perplessità e preoccupazioni .

Questa arteria stradale così come attualmente realizzata non è riportata dal Piano Regolatore Generale, adottato dal Comune di Grumo Nevano  con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/1997 e definitivamente approvato con decreto dell’Amministrazione Provinciale n. 80/2003, così come si evince dalla tavola di zonizzazione –foglio 2   e dal Foglio 2-rete cinematica ( tavola 17 )  del P.R.G.

Via Giovanni Falcone la troviamo annotata come strada sterrata non classificata, inserita nella toponomastica per esigenze anagrafiche, e la sua denominazione gli è stata attribuita dalla delibera di Giunta Comunale n.200 del 3 Agosto 1998 .

Il commissario straordinario con delibera n.5 del 10/1/2003 aveva approvato il progetto esecutivo di riassetto urbanistico del secondo tratto di via San Domenico ( progetto stralcio del progetto generale di riassetto di via S.Domenico per il quale il comitato tecnico regionale aveva espresso il suo parere favorevole in data 9/572001 ) . questo progetto stralcio non prevedeva la realizzazione  di Via Falcone Questa amministrazione , con la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 2/12/2003   ha stravolto questo precedente progetto del commissario straordinario ( che attuava le designazioni del PRG) e ha voluto realizzare una  variante prevedendo la eliminazione della strada di progetto parallela a via San Domenico , e realizzando una nuova strada , appunto via Falcone , che incrociasse via San Domenico .

L’amministrazione comunale , in questo modo , ha  eliminato una strada , molto importante dal punto di vista urbanistico , che avrebbe dovuto essere realizzata in modo parallelo a via San Domenico che partendo dalla zona dove si è creato lo spazio antistante la scuola nuova , da noi

costruita ,  avrebbe attraversato  via flli Bandiera , via Cirillo , proseguendo a fianco alla villetta comunale e dopo aver incontrata via Mazzini  , attraverso il terreno percorso dall’acquedotto sarebbe giunta su via Baracca . Non solo , contemporaneamente , stravolge  ulteriormente le determinazioni del PRG , e invece dell’area verde che doveva essere realizzata tra le due strade che dovevano nascere , crea un ampliamento di  via San Domenico , arretra il muro di contenimento , si avvicina dove c’era una altezza del terreno di circa due metri  più in alto , ti fa una sorta di discesa e ti collega questa strada sterrata alla stessa via San Domenico costruendo un incrocio non previsto dal PRG.

In pratica  ti realizza , con una sola delibera  ,  la famosa strada Via Giovanni Falcone , l’allargamento di   Via San Domenico  , la eliminazione della  strada che avrebbe dovuto congiungere Nevano con l’asse mediano saltando il gomito stradale esistente tra Cso Cirillo e via San  Domenico .

Dato poi che il terreno necessario per il precedente progetto era molto di più , provvede ad approvare un nuovo   particellare espropriativo   con la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 14/4/2004 , espropriando alla particella 195 , solo 307 mq e non più 850 mq come era previsto precedentemente .

Tutto questo  viene fatto in Giunta Comunale senza che il Consiglio Comunale ne abbia alcuna conoscenza .

 Ma per fare una variante al PRG , tutto questo avrebbe dovuto necessariamente passare attraverso l’approvazione del Consiglio Comunale , secondo le leggi urbanistiche in vigore.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 09/09/2004  riapprova il progetto esecutivo di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 5/2003 , di riassetto urbanistico di via S. Domenico, e la condivisione delle delibere di giunta comunale 70 e 71 del 2002 ,  ritenendo di riparare alla confusione amministrativa prodotta.

Con  questa delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 9/9/2004, approvata dopo l’esecuzione dei lavori e dopo le critiche politiche da noi espresse, può al più aver “sanato” la parte di via Falcone corrispondente all’incrocio con via S. Domenico, mentre l’esistenza della restante parte di detta strada, e che si raccorda con via Borsellino , ad oggi ,  non è stata ancora legittimata da alcuna deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco di Lorenzo  in modo molto evidente e desumibile dalla lettura degli atti amministrativi prodotti , ha costruito Via Falcone , che non esiste  nel nostro  PRG adottato , ha eliminato una strada che invece c’era nel piano regolatore  e che sarebbe stata molto utile alla nostra viabilità , in quanto avrebbe creato una alternativa al gomito stradale di via Cirillo -San Domenico , ha eliminato la realizzazione di una zona di verde pubblico.

 

 
 

L'ESPLOSIVO DOSSIER IN VERSIONE INTEGRALE

L'INTERVENTO DEL CONSIGLIERE SOSSIO CANCIELLO SUGLI AFFIDAMENTI CON DETERMINA DEI LAVORI PUBBLICI

RISPETTO DEI CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO E DEI CONTRATTI

Manutenzione immobili e pubblica illuminazione

OSSERVAZIONI

 

Premessa :

 

Abbiamo proceduto con la lettura dei capitolati speciali di appalto della manutenzione della pubblica illuminazione e della manutenzione degli  immobili comunali ,  e  abbiamo esaminato  , tra le tante, un gruppo di determine ( 21 ) per un totale di spesa di circa 655.098,12 euro .

Abbiamo notato la mancanza assoluta di un corretto comportamento amministrativo nel rispetto dei procedimenti sottoscritti , di cui non riusciamo a comprendere le motivazioni , e per cui esprimiamo una notevole perplessità per gli effetti contabili.

Forzature , inadempienze , omissioni , senza apparente motivazione  e necessità .

Evidenziamo  la continua utilizzazione del procedimento dell’affido di lavori senza procedere con una prima fase di approvazione dei preventivi da parte della  Giunta comunale , la successiva determina dirigenziale di affido  dell’incarico alla ditta appaltatrice , la consequenziale determina di liquidazione  del lavoro a consuntivo .

In realtà si verifica che il Sindaco affida direttamente lui i lavori , e solo successivamente ,  per ciascun lavoro concluso si procede con una unica determina dirigenziale ad approvare il preventivo di spesa , l’affidamento dei lavori , l’approvazione dello stato finale , nonché la liquidazione degli stessi unitamente alle competenze tecniche .

Ogni volta il Sindaco by.passa la giunta comunale , seguendo sempre la stessa prassi , per cui ci chiediamo  perché non fa partecipe di queste scelte i suoi colleghi di giunta ?

D’altra parte il metodo utilizzato della liquidazione a  consuntivo , che abbiamo constatato in questo stralcio amministrativo da noi esaminato , può  rappresentare  per l’ente un grave pericolo nella gestione del controllo della spesa , in quanto operando senza la dovuta preventiva  conoscenza del costo presunto dell’opera, ci si  trova  di fronte ad un debito  non prevedibile , con consequenziali sacrifici fatti dalla cittadinanza per sopperire alle  necessarie anticipazioni di cassa ,e consequenziali  eliminazioni di servizi di prima utilità , vedi i finanziamenti fatti mancare alla refezione  scolastica e      alla lotta al randagismo  .

Un buon amministratore ,  correttamente inizia con il  programmare  i lavori , deliberare  gli stessi , contenere la spesa .

Ci si trova di fronte ad un Sindaco che sottrae finanziamenti alla scuola  per finanziare  altri interventi di manutenzione , che affida sempre con proprio provvedimento monocratico senza attendere i   preventivi di spesa , senza impegnare preventivamente in modo formale in bilancio le somme necessarie , e addirittura  provvede  alla liquidazione di alcuni di essi senza attendere il nulla osta dell’ente mutuante.

Inoltre, quello che ancora si rileva  dall’esame del procedimento dei lavori , e che  riteniamo  incomprensibile e inaccettabile , è  l’atteggiamento di questo Sindaco e di questa amministrazione  che  scarica sull’unica figura del  capo dell’ufficio tecnico contemporaneamente   progettazione ,  direzione dei lavori ,  responsabilità del procedimento di ciascun lavoro ,insieme al grande fardello della responsabiltà dell’area tecnica  .

Problematica :

a) i lavori per la manutenzione  dell’impianto di pubblica illuminazione :

  1. l'art. 7 del Contratto Speciale di appalto della Pubblica Illuminazione, approvato con delibera di G.C. n 198/2001, chiarisce che per manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione si intende l’esecuzione di lavori di rifacimento dell'impianto in una strada, o la costruzione di un nuovo impianto in una strada sprovvista di pubblica illuminazione. Quindi dato che alcune delle determine riportate, sono  lavori di rifacimento di impianti esistenti (es. via Galvani, via Maiello, via Gilioli) e lavori di realizzazione di nuovi impianti in strade non provviste di illuminazione pubblica (es. via Berlinguer, via G. Nevio), sono da considerarsi rientranti nella manutenzione straordinaria;

  2. l’art. 9 del Contratto Speciale di appalto della Pubblica Illuminazione esplicita chiaramente che i lavori di manutenzione straordinaria sono appaltati a misura, il che significa che prima dei lavori bisogna redigere almeno un computo estimativo, e poi bisogna liquidare i lavori eseguiti moltiplicando le quantità realizzate per i prezzi di contratto. Nelle determine evidenziate è stato approvato direttamente il consuntivo senza procedere con un preventivo computo estimativo ;

  3. l’art. 11 del Contratto Speciale di appalto della Pubblica Illuminazione stabilisce in maniera chiara ed inequivocabile che tutti i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere sempre preventivamente approvati dalla Giunta Municipale. Nel caso di questi lavori esaminati , abbiamo notato che essi  sono stati affidati con provvedimento sindacale, senza alcun deliberato  della Giunta Municipale, in difformità da quanto stabilito nel capitolato ; 

  4. l'art. 3 del contratto d'appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione n. 646 del 29/11/2001 prevede un importo presunto( = da spendere ) per un “totale triennale” della manutenzione straordinaria di €. 129'746.16, e quindi pari a €. 43'248.72 (= da spendere ) per ciascun anno . Il Sindaco , non attenendosi a tale indicazione,  nella sola data del 24/05/2004, ha affidato con un proprio provvedimento, e quindi in maniera monocratica, lavori per l’importo di €. 133'632.773, pari ad oltre il 300% dell'importo contrattuale annuo presunto.

 

b) Lavori di manutenzione degli immobili comunali, strade marciapiedi, ecc

 

  1. l'art. 3 del Contratto Speciale di Appalto per la manutenzione, approvato con delibere del Commissario Straordinario  n. 87/02 e 132/02, esplicita chiaramente che i lavori di manutenzione straordinaria sono appaltati a misura, il che significa che prima dei lavori bisogna redigere almeno un computo estimativo, e poi bisogna liquidare i lavori eseguiti moltiplicando le quantità realizzate per i prezzi di contratto. Nelle determine evidenziate è stato approvato direttamente il consuntivo senza procedere con un preventivo computo estimativo ;

  2. l'art 4 del Contratto Speciale di Appalto per la manutenzione stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria sono lavori programmati da “eseguirsi secondo le esigenze operative stabilite dalla Direzione Lavori”, nei casi in esame invece i lavori sono stati affidati direttamente dal sindaco e quindi in difformità da quanto stabilito dal capitolato che è legge speciale dell’appalto; 

 

  1. l'art. 7 del Contratto Speciale di Appalto per la manutenzione stabilisce che per importi superiori a €. 10'329.14 per ogni singolo intervento, il Responsabile del Procedimento “proporrà alla Giunta Municipale il relativo atto deliberativo per l'affidamento e per l'approvazione del computo metrico estimativo dei lavori valutati con i prezzi di cui all'elenco prezzi di contratto”, inoltre il Contratto Speciale di Appalto stabilisce “che con successiva determinazione dirigenziale verranno affidati i lavori alla ditta concessionaria”. Tutti i lavori di cui alla precedente tabella sono di importi superiori a 10'329.14 € , e quindi necessitavano di una preventiva approvazione della Giunta Comunale, un successivo affidamento mediante determina dirigenziale, e un successivo atto di liquidazione. Per tutti questi  lavori da noi esaminati   non ci sono atti di approvazione  dei preventivi da parte della Giunta Comunale e non ci sono nemmeno determine dirigenziali preventive di affidamento .Per ciascun lavoro, con una sola determina dirigenziale ,adottata a lavori conclusi , si è  approvato il preventivo di spesa, sono stati affidati i lavori,  è stato approvato lo stato finale,  sono stati liquidati lavori e competenze. Tutto questo è avvenuto  alla fine, senza rispettare il percorso operativo definito nel  capitolato speciale d’appalto;

  2. l'art. 8 del Contratto Speciale di Appalto per la manutenzione stabilisce che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere “eseguiti su precise indicazioni dell' Ufficio Tecnico Comunale, che di volta in volta, secondo una precisa programmazione, d'intesa con l'Amministrazione redigerà appositi progetti esecutivi da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Comunale”. Quindi tutti i lavori necessitavano di progetti esecutivi che dovevano essere preventivamente approvati della Giunta Comunale. Questo non è stato fatto, non sono stati mai approvati i progetti, mai approvati i preventivi, ….  Si sono solo approvati i consuntivi;

  3. l'art. 3 del contratto d'appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali n. 672 del 11/11/2002 prevede un importo presunto “annuale” della manutenzione straordinaria di €. 572'675.71. Il Sindaco, nella sola data del 24/05/2004, ha affidato con proprio provvedimento, e quindi in maniera monocratica , lavori per l’importo di  €. 510'880.29, pari quasi al 100% dell'importo contrattuale annuo presunto.

 

 

OSSERVAZIONI CIRCA LA COPERTURA FINANZIARIA

 

           Uno strano comportamento viene attuato anche per quanto riguarda la impostazione della copertura finanziaria di  questi lavori , dalla cui analisi troviamo che :

 

  1. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra l’amministrazione con le delibere di Giunta Comunale n. 133 e 134 del 14/05/2004 ha dato mandato all’ Ufficio Tecnico Comunale di redigere i preventivi di spesa, ed ha approvato di riutilizzare i residui del mutuo n. 4431024/00 e del mutuo n. 4420764/00 “previo nulla osta per l’autorizzazione da parte dell’Ente mutuante”;

  2. il Sindaco con proprio provvedimento , in data 24/5/2004 , affida questi lavori , e dopo quattro giorni , con le delibere di Giunta Comunale n. 145 e 147 del 28/05/2004 ne approva i preventivi di spesa . In particolare con la 145 si approvano i preventivi dei lavori di pubblica illuminazione (già affidati )  e con la 147/2004 si approvano i preventivi dei lavori di manutenzione (già affidati) . Quindi alla data del 24/05/2004 sono stati affidati i lavori senza preventivamente impegnare formalmente in bilancio le somme necessarie;

  3. la correlazione tra due mutui il 4413008/00 e il 4431024/00, che in qualche modo si sostituiscono nel finanziamento delle suddette opere non si riesce a cogliere dalla lettura della delibera 147 di G.M. del 28/5/2004.

  4. La delibera 147 di G.M. del 28/5/2004  è delibera di variante parziale ai lavori approvati con la delibera del Commissario Straordinario 85/2003 , con la quale furono approvati un lungo elenco di lavori per un importo totale di  €. 2’522’468.13, ed in cui si legge chiaramente la seguente frase: “darsi atto che la spesa complessiva di €. 2’522’468.13 per la realizzazione di queste opere  sarà finanziata con mutuo per il quale la Cassa DD.PP. ha già concesso l’impegno formale con numero di posizione 4413008/00.

  5. Nella delibera 147 si legge che l’amministrazione non intende più proseguire nei lavori di rifacimento delle facciate della scuola di via Quintavalle, ed intende invece riutilizzare la somma residua di questo mutuo, pari a 401'400.00 €. di cui 360'000.00 €. per lavori e 41'400.00 €. per somme a disposizione. Con quel mutuo dovevano essere pagati anche tutti i lavori della scuola di via Giotto :  sostituzione degli infissi (det. 124/03) , l’impianto antincendio e riscaldamento della stessa scuola (det. 122/03), la sistemazione esterna e le facciate  (det. 123 e 125 del 12/05/2003.

  6. Con la delibera di G. C. 28/2003 il Sindaco ,quale primo atto della sua amministrazione , sospese tutti i lavori avviati  nel nostro Comune , ritenendo che necessitavano di perizie di varianti ,sospensione  generica e vaga che non lascia capire quali e quanti progetti necessitavano di perizie e di varianti , ma certamente  , quale effetto immediato produce la sospensione di  tutti i lavori inerenti la scuola di via Giotto .

  7. Mentre molti lavori di manutenzione straordinaria sono stati liquidati entro il 06/08/2004 con i fondi del mutuo nr. 4431024/00, la richiesta di devoluzione del mutuo per avere il nulla osta dell’ente mutuante, è stata inviata alla Cassa DD.PP. in data 08/09/2004 con nota prot. 13061 (vedi delibera di G.C. n. 206 del 27/09/2004).

A detta richiesta la Cassa DD.PP. ha risposto con nota 133509/2004 richiedendo il perfezionamento della documentazione per la devoluzione del mutuo (si richiede in pratica l’approvazione dei progetti esecutivi, cosa che l’amministrazione fa proprio con la delibera di G.C. n. 206/2004). Quindi alla data del 27/09/2004 la pratica di devoluzione non era ancora completa e quindi mancava ancora il nulla osta dell’Ente mutuante di cui alla delibera di G.C. 133/04; intanto però buona parte dei lavori erano già stati liquidati.

 

 

     Conclusione :

 

il Sindaco  provvede a finanziare  gli interventi di manutenzione di cui all’elenco e con proprio provvedimento del 24/5/2004 procede all’affidamento dei lavori senza attendere i   preventivi di spesa , senza impegnare preventivamente in modo formale in bilancio le somme necessarie , e addirittura  provvede  alla liquidazione di alcuni di essi senza attendere il nulla osta dell’ente mutuante per la devoluzione del mutuo n.4431024/00.

 

 
 
 

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