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città
DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI
STATUTO
DEL COMUNE DI
GRUMO NEVANO
approvato con delibera di C.C. n. 136 del 9.10.91
e delibera di C.C. di chiarimenti n. 4 del 18.2.93
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania, suppl. al n.
30 del 29.6.93
-
modifiche ai sensi delle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre
1993, n. 415
approvate con delibera di C.C. n. 13 del 17.2.94
e delibera di C.C. di chiarimenti n. 35 del 3.5.94
pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Campania,
n. 30 del 20.6.94
-
modifica art. 34 approvata con delibera di C.C. n. 25 del
28.5.1996
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 43 del
15.7.1996
-
modifiche approvate con delibera di C.C. n. 20 del 20.7.2000
pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 51 del
3.11.2003
-
modifiche art. 18 approvata con delibera di C.C. n. 19 del 30.5.2005
pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 34
dell’11.07.2005
in corsivo le modifiche apportate con la deliberazione n. 19/2005
TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione
1 -
Il Comune di Grumo Nevano, istituito con la fusione dei due comuni
di Grumo e di Nevano, avvenuta nel 1808 e successivamente
riconosciuta con R.G. n° 1622 del 31.12.1863, è Ente Autonomo
nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, che
ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
Art. 2 - Fini
1 -
Il Comune cura e rappresenta gli interessi generali della comunità
comunale, ad esclusione di quelli che la Costituzione e le leggi
attribuiscono ad altri soggetti.
Art. 3 - Territorio
1 -
Il territorio del Comune di Grumo Nevano, avente un'estensione di
kmq. 2,92, comprende la parte del territorio nazionale delimitato
con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge n° 1228
del 24.12.1954.
Art. 4 - Stemma
1 -
Lo stemma del Comune di Grumo Nevano, ufficialmente rappresentato
sul Gonfalone, sul bollo e su ogni documento è costituito da una
strada che tende all'orizzonte costeggiata da filari di alberi da
frutta.
2 -
Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre
pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare
il Comune in manifestazioni locali o extracomunali.
3 -
Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma per fini non
istituzionali.
4 -
Il Comune di Grumo Nevano, per le sue tradizioni storiche e per i
meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di
Città con Decreto del Presidente della Repubblica del 12.5.1959.
CAPO II -
ATTRIBUZIONI
Art. 5 - Funzioni
proprie
1 -
Il Comune è titolare di funzioni di rappresentanza, di cura e di
crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel suo
territorio. Esso cura, inoltre, lo sviluppo del territorio e delle
attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di
esso si svolgono, compatibilmente con le risorse ambientali e con un
uso sostenibile ed equo di esse.
2 -
Il Comune è titolare di funzioni amministrative riguardanti la sua
popolazione e il suo territorio, che esercita improntando la sua
azione al metodo della pianificazione e della programmazione,
incentivando la più ampia partecipazione, singola od associata,
favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati,
attuando il più ampio decentramento dei servizi.
3. Il
Comune di Grumo Nevano valorizza, altresì, ogni forma di
collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza
e l’attuazione della Carta Europea dell’autonomia locale nonché il
processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio
di autogoverno locale.
Art. 6 - Funzioni
delegate
1 -
Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza
statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo
più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
2 -
Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate
dalla Regione per soddisfare interessi ed esigenze della propria
comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel
rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla
legislazione regionale.
CAPO III -
POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 7 - Regolamenti
comunali
1. I
regolamenti di competenza del Consiglio comunale sono atti
fondamentali che il massimo consesso approva a maggioranza assoluta
dei componenti presenti al fine di dare esecuzione a leggi e allo
statuto o per regolamentare il funzionamento dei servizi per la
cittadinanza. Nel rispetto dei principi generali della legge e dello
statuto, il comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi ed uffici e per l'esercizio delle
funzioni.
2 -
L'iniziativa per l'approvazione dei regolamenti spetta a ciascun
consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini ai sensi
dell'art. 26 del presente statuto.
3 -
Gli schemi di regolamento, prima della loro adozione, sono fatti
pervenire alla consulta delle associazioni, di cui al successivo
art. 25, competente per materia, che li esamina e fornisce il
proprio parere entro venti giorni.
4 -
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le
disposizioni stabilite dalle leggi e dallo Statuto. Per realizzare
l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le
disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i
criteri fissati dallo Statuto.
5 - I
regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo di controllo
regionale, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo
pretorio comunale ed entrano in vigore il giorno successivo
all'ultimo di pubblicazione.
TITOLO II - GLI ORGANI
CAPO I -
ORDINAMENTO
Art. 8 - Norme
generali
1 -
Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed
il Sindaco.
2 -
Spettano agli organi le funzioni di rappresentanza della Comunità e
la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo
statuto nell'ambito della legge.
3 -
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i
rapporti tra gli organi.
Art. 8/bis - Pari
opportunità
1 -
Nella Giunta comunale e negli organi collegiali del Comune nonché
degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti
l’Amministrazione promuove azioni per favorire pari opportunità tra
donne e uomini..
Art. 8/ter - Spese
elettorali
1 -
In occasione della campagna elettorale per le elezioni comunali, il
deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato
dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste
ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene reso
pubblico tramite affissione all’albo pretorio comunale. Allo stesso
modo viene reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della
campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle
liste.
CAPO II - IL
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9 - Competenze
1 -
Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo
che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne
controlla l'attuazione coerente.
È competente per gli
atti demandatigli dalla legge e dal presente statuto.
2 -
In quanto organo di indirizzo e di controllo dell'attività comunale,
il Consiglio ha il potere di effettuare indagini conoscitive, di
eseguire verifiche, al fine di accertare il grado di attuazione
delle direttive consiliari, nonché di formulare pareri e
raccomandazioni in relazione a questioni di particolare rilievo.
3 - L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può
essere delegato, salvo diversa disposizione di legge.
4. Il Consiglio comunale è dotato
di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera
comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita
il controllo sulla sua applicazione. Esso conforma l'azione
complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del
Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi
da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il Consiglio comunale è organo
di indirizzo e controllo politico - amministrativo. Sono di
competenza del Consiglio comunale le materie regolate dall'articolo
32 della legge 142/1990.
Art. 10 - Elezione,
composizione e durata
1 -
L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla
legge.
Art. 11 - Consiglieri
comunali
1 -
Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza
vincoli di mandato.
2 - I
consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dei
risultati elettorali.
3 -
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le
condizioni degli eletti e dichiara eventuali ineleggibilità o
incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione
avviene, previa convalida, subito dopo la dichiarazione di
ineleggibilità o incompatibilità, anche se tale argomento non fosse
iscritto all'ordine del giorno.
4 -
Lo statuto ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio
devono assicurare il libero esercizio del mandato dei consiglieri.
Ogni consigliere ha il diritto di percepire le indennità
spettantigli per legge secondo le determinazioni attuative assunte
dal Consiglio.
5 - I
consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa sulle
proposte da sottoporre all'esame del Consiglio; essi possono,
altresì, formulare interrogazioni e interpellanze e presentare
mozioni.
6 - I
consiglieri hanno il diritto di ottenere, dagli uffici del Comune o
da enti da esso dipendenti, informazioni e copia di atti e documenti
senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Le forme ed i
modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal
regolamento.
7 - I
consiglieri comunali, in ogni caso, sono tenuti al segreto e al
rispetto della privacy nei casi specificamente determinati dalla
legge.
8 - I
consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del
Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni
consiliari di cui fanno parte.
9 - I
consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle
sedute consiliari, ininterrottamente per un periodo non inferiore a
centottanta giorni e, comunque, a non meno di tre sedute
consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata
dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore
del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica
all'interessato della proposta di decadenza.
10.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono regolate
dall'articolo 31, comma 2bis della legge 142/1990, come modificato
dalla legge 127/1997.
11 -
Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve
comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento,
all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.
12.
Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra
individuale, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Testo Unico
delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
amministrativi comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla
carica di sindaco, proclamati consiglieri, ai sensi dell'articolo 7,
comma 7, della legge 15 ottobre 1993, n. 415.
Art. 12 - Gruppi
consiliari
1. La
costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è fissato nel
regolamento del Consiglio comunale.
Art. 12/bis -
Presidente del Consiglio comunale
1 -
Il Consiglio comunale è presieduto e convocato da un presidente,
scelto tra i consiglieri comunali ed eletto dalla stessa assemblea
nella prima seduta, subito dopo la convalida della elezione del
Sindaco e dei consiglieri comunali.
2 -
La nomina del presidente avviene a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Allorché dopo tre
votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta,
si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che
nella terza votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti tra più candidati, sono ammessi al
ballottaggio i candidati più anziani di età. Nella votazione di
ballottaggio risulta eletto presidente il candidato che ottiene il
maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il
candidato più anziano d’età.
3. Il
Presidente entra in carica subito dopo l'adozione dell'atto di
nomina e dura in carica per l'intera durata del Consiglio comunale,
salvo i casi di dimissioni, decadenza, cessazione anticipata dalla
carica di consigliere comunale o di approvazione di mozioni di
sfiducia regolamentate con le stesse procedure previste per la
mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, previste
dall'articolo 37 della legge n. 142/1990 e dal presente Statuto.
4 -
Immediatamente dopo la nomina del presidente, il consiglio procede
alla nomina del vicepresidente, scelto tra i consiglieri comunali
secondo le modalità di cui al comma 2. Il Vicepresidente sostituisce
il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il
Vicepresidente decade dalla carica, insieme con il Presidente in
caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al precedente
comma.
5 -
Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale secondo le
modalità fissate dalla legge e dal presente statuto e stabilisce gli
argomenti da trattarsi nelle sedute del consiglio. Può altresì, in
caso di opportunità, convocare le commissioni consiliari per
acquisirne il preventivo parare su argomenti da sottoporre al
consiglio. Il Presidente esercita un potere di indirizzo dei lavori
del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, nonché una
funzione di raccordo e di coordinamento tra il consiglio e gli altri
organi istituzionali dell’Ente.
6 -
Al fine di consentire al Presidente di svolgere le proprie funzioni,
presso la segreteria comunale è istituito, secondo le modalità
fissate dal regolamento, il gabinetto della presidenza del consiglio
comunale.
Art. 13 - Sessioni ed
adunanze consiliari
1 -
L'attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie
e straordinarie. Sono ordinarie le sedute in cui vengono iscritte
proposte di deliberazioni di cui all'articolo 32 lettera b) della
legge n° 142 del 1990.
1 -
bis. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le
sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione
inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
2 -
Il Consiglio è convocato dal Presidente cui compete stabilire, in
via normale, il giorno e l'ora dell'adunanza.
3 -
Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei
consiglieri, o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le
questioni richieste.
4 -
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la
riunione abbia luogo, il Consiglio è convocato, con il consueto
preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto.
5 -
Saranno sottoposti all'esame del Consiglio, nell'ordine, le proposte
e gli argomenti definiti dal Sindaco, quelli richiesti da almeno un
quinto dei consiglieri e quelli formulati anche da ogni singolo
consigliere, purché sia stata definita l’istruttoria delle relative
pratiche e le stesse siano state munite dei pareri di cui all’art.
53 della legge 142 del 1990.
6 -
Il Consiglio comunale è altresì convocato:
a)
dal Vicepresidente, quando il Presidente è assente o impedito;
b)
dal Sindaco nel caso previsto dal comma 2 ter dell’art. 1 della
legge 25 marzo 1993, n. 81 come aggiunto dall’art. 1 della legge 15
ottobre 1993, n. 415;
c)
dal Prefetto negli altri casi previsti dalla legge o dal presente
statuto.
7 -
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve
essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale
al domicilio o indirizzo diverso, comunicato con lettera
raccomandata da parte del consigliere stesso, nei seguenti termini:
a)
almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per
l'adunanza, quando si tratta di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per
l'adunanza, quando si tratta di sessioni straordinarie;
c)
almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e
per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti
all'ordine del giorno.
8 -
Nel caso in cui il consigliere comunale non sia residente nel
territorio del Comune, all'inizio del mandato amministrativo o in
caso di cambio di residenza, dovrà eleggere domicilio nell'ambito
dello stesso, presso il quale verranno effettuate le notificazioni
di cui al precedente comma 7.
9. La
prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo l'elezione
per il suo rinnovo, viene indetto dal Sindaco entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e le riunione deve effettivamente
tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso
del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il
Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla data dell'elezione
e le funzioni di sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
Art. 13 bis
– Linee programmatiche di mandato
1.
Entro centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento,
sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee
programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato politico - amministrativo.
2.
Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni,
adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di apposito
emendamento, secondo le modalità previste dal regolamento del
Consiglio comunale.
3.
Con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo
all'insediamento, unitamente all'atto di approvazione degli
equilibri di bilancio, sarà effettuata apposita verifica
dell'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei singoli
assessori.
4. È
facoltà del Consiglio procedere ad integrare, nel corso della durata
del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
5. Al
termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 14 - Validità
delle sedute
1 -
Il Consiglio comunale risulta validamente riunito quando è presente
la metà dei consiglieri assegnati, salvo che non sia richiesta una
maggioranza speciale.
2 -
Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità
dell'adunanza la presenza di almeno quattro dei consiglieri
assegnati.
3 -
Non occorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i
consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b)
coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4 - I
consiglieri debbono astenersi:
a)
dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità
o affari loro propri, verso il Comune e verso le aziende comunali
dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o
vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o
interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini e sino al
quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi;
b) si
astengano pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in
servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere
nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua
amministrazione o tutela.
5 -
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla
legge e dal regolamento.
Art. 15 -
Deliberazioni
1 -
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole
della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia
richiesta una maggioranza speciale.
2 -
Non si computano nel numero dei votanti:
a)
coloro che si astengono;
b)
coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3 -
Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
presenti.
4 -
Le votazioni hanno luogo con votazione palese, salva diversa
determinazione del regolamento.
Art. 15 bis
– Incompatibilità dei consiglieri
1. I
Consiglieri comunali hanno l'obbligo di astensione in caso di
adozione di varianti urbanistiche in presenza di interessi propri o
di parenti ed affini entro il quarto grado.
2.
L'obbligo permane solo in presenza di una "correlazione immediata e
diretta" con le rispettive parti del provvedimento, relativa, cioè,
agli interessi specifici dell'amministratore o di parenti ed affini
entro il quarto grado.
Art. 16 - Commissioni
consiliari
1 -
Il Consiglio comunale si articola in commissioni permanenti,
fra le quali necessariamente quella della trasparenza e di
controllo.
2 -
Compete alle commissioni permanenti l'esame preparatorio degli atti
deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio
delle sue funzioni.
3 - È
fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici del Comune e delle
aziende e degli enti da esso dipendenti di fornire alle commissioni
tutti i dati e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto
d'ufficio.
4 -
Il regolamento disciplina le modalità di nomina del presidente della
commissione, le procedure per l'esame delle proposte di
deliberazione di competenze del Consiglio, le forme per
l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle
quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di
previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva
consultazione, lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed
elaborazione di proposte.
5 -
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Tuttavia le stesse sono
tenute a porte chiuse negli stessi casi previsti dal regolamento per
le sedute del Consiglio.
6 -
Possono essere costituite commissioni speciali su proposta di almeno
un terzo dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini
conoscitive sull'attività amministrativa del Comune.
7 -
La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce la
composizione della Commissione, i relativi poteri, le modalità
operative.
CAPO III - LA
GIUNTA COMUNALE
Art. 17 - Competenze
1 -
La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del
Comune attraverso le deliberazioni collegiali.
2 -
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario
comunale o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco
nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 18 - Composizione
e nomina della Giunta
1.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un
numero di quattro assessori fino al numero massimo di sette
assessori, tra cui il Vicesindaco, così come previsto dall’art. 47,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione.
3 - Il Vicesindaco svolge funzioni surrogatorie del Sindaco in caso
di sua assenza o impedimento, sia quale capo dell'Amministrazione
comunale sia quale Ufficiale di Governo.
4 -
In caso di assenza o di impedimento sia del Sindaco che del
Vicesindaco, ne fa le veci, quale Capo dell'Amministrazione
comunale, l'Assessore più anziano di età.
Art. 19 - Assessori Comunali
1 -
L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2 -
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della
Giunta.
3 -
Il Sindaco può conferire ai singoli Assessori deleghe per
l’esercizio delle proprie attribuzioni.
4 -
Il Sindaco comunica tempestivamente al Consiglio comunale ed alla
cittadinanza le deleghe, così come ogni successiva modifica. Le
deleghe possono essere modificate o ritirate dal Sindaco con proprio
atto motivato.
5 -
Ai componenti della Giunta spettano le indennità fissate dalla
legge, dal regolamento e dalle delibere attuative assunte dal
Consiglio comunale.
6 -
Gli Assessori cessano dalla carica:
a)
per morte;
b)
per dimissioni;
c)
per decadenza;
d)
per revoca da parte del Sindaco.
7 -
Le dimissioni dalla carica, singole o collettive, degli assessori
comunali, sono efficaci fin dal momento della loro presentazione,
vale a dire dal momento in cui le stesse sono formalizzate ope legis
(presentazione al protocollo generale del Comune, oppure
verbalizzazione in sedute del Consiglio Comunale o di Giunta
Comunale).
8 -
La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti
cause:
a)
accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità
alla carica di consigliere comunale;
b)
accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di
Assessore;
c)
negli altri casi previsti dalla legge e dal codice di
autocomportamento che verrà approvato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente statuto.
9 -
Il Sindaco pronuncia la decadenza dell’assessore dalla carica, anche
su istanza di qualunque elettore del Comune, con il procedimento di
cui all’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 151.
10 -
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio.
Art. 19 bis – Incompatibilità degli
assessori
1. Gli assessori all'urbanistica,
all'edilizia ed ai lavori pubblici non possono svolgere attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio del comune di Grumo Nevano.
Art. 20 - Adunanze e
funzionamento
1 -
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce
l'ordine del giorno. Il regolamento precisa le modalità di
convocazione e di funzionamento della Giunta.
2 -
Le sedute della Giunta comunale sono segrete, salvo diversa
determinazione della Giunta stessa.
3 -
La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in
carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
CAPO IV - Il Sindaco
Art. 21 - Competenze
1 -
Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale e, nei casi
previsti dalla legge, esercita le funzioni di ufficiale di governo.
2 -
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune,
sovrintende al funzionamento dei servizi ed all’esecuzione degli
atti. Esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo
sull'andamento dell'amministrazione comunale. Coordina l'attività
delle strutture gestionali esecutive.
3 -
In particolare il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale:
a) ha
la rappresentanza generale del Comune;
b)
costituisce l'organo più alto di direzione politica e di sintesi
dell'attività di governo dell'Ente;
c)
convoca e presiede la Giunta secondo le modalità fissate dalla legge
e dal presente statuto, e stabilisce gli argomenti da trattarsi
nelle sedute della Giunta;
d)
rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere
rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli
indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
e)
promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge
142 del 1990;
f)
sottoscrive, nell'interesse del Comune, gli accordi di cui
all'articolo 11 della legge 241 del 1990;
g)
rappresenta in giudizio il Comune, sia nella parte di attore che di
convenuto; promuove, inoltre, davanti all'autorità giudiziaria, i
provvedimenti cautelativi ed azioni possessorie, salvo a riferirle
alla Giunta nella prima seduta utile;
h)
provvede all'osservanza dei regolamenti;
i) ha
il potere di emanare ordinanze in conformità alle leggi ed ai
regolamenti generali e comunali, come pure i provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, polizia locale
ed ai fini della protezione civile;
l)
indice i referendum comunali;
m)
adotta tutti i provvedimenti concernenti il personale dipendente non
assegnati dalla legge o dal regolamento alla competenza della Giunta
o del Segretario comunale;
n)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente
statuto, dai regolamenti;
o) in
materia di casi di emergenza, collegata con il traffico,
l'inquinamento atmosferico ed acustico, ed ai fini della modifica
straordinaria degli orari dei negozi, dei pubblici esercizi, dei
servizi pubblici e degli uffici pubblici;
p) il
Sindaco ha competenza diretta, inoltre, nell'informare la
popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali ed in
materia di turnazione festiva degli esercizi di panificazione.
Art. 22 - Elezione e
durata in carica
1 -
L’elezione e la durata in carica del Sindaco sono regolate dalla
legge.
2 -
Le dimissioni dalla carica di Sindaco sono presentate per iscritto
ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine
di venti giorni di cui all’art. 31, comma 7, della legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall’art. 14 della legge 25 marzo
1993, n. 81, per la presentazione delle dimissioni al consiglio.
Qualora le dimissioni siano presentate direttamente alla Giunta o al
Consiglio comunale, il termine di cui sopra decorre dal giorno della
seduta dell’organo. Nel caso di dimissioni presentate al consiglio,
il presidente dell’assemblea provvede a sospendere la seduta.
3 -
Il Sindaco, nel termine di venti giorni, a decorrere dalla data
della seduta consiliare, può ritirare le dimissioni, sospendendo la
procedura di cui all’art. 37/bis, 1° comma, della legge 8 giugno
1990, n. 142, come inserito dall’art. 20 della legge 25 marzo 1993,
n. 81.
4. Il
giuramento del Sindaco avviene con le modalità previste dall'art.
36, comma 6, della legge n. 142/90.
5. Il
distintivo del Sindaco è quello previsto dall'art. 36, comma 7,
della legge n. 142/90.
6. Il
voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
7. Il
Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione
di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quarti
dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine il Sindaco e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina
di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I -
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 23 - Partecipazione dei cittadini
all'amministrazione
1 -
Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od
associati, alla vita amministrativa dell'Ente, al fine di
determinare l'indirizzo politico-amministrativo, nelle forme
previste dalla legge e dal presente statuto.
Art. 24 - La
partecipazione delle libere forme associative
1 -
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune,
attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite
nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 38 della
Costituzione, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal
presente statuto e dal regolamento.
2 -
La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere
associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva
rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro
organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per
poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi
con il Comune.
3 -
Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, di esercenti di
arti ed attività artigianali, commerciali, industriali,
professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le
associazioni di protezione dei portatori di handicap; le
associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della
tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi
della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani,
ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le
caratteristiche indicate al precedente comma.
4 -
Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della
struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti
fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa
provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed
organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei
requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli
albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità
relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro
albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità
relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità
della vita.
5 -
Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle
attività produttive e la Consulta della cultura, dell'istruzione,
dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali
il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione
delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso
attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano
le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del
Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.
6 -
Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed
organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità
stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare,
che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta
elegge il proprio Presidente e può nominare coordinatori per sezioni
di attività.
7 -
Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi
e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed
organismi non possono far parte delle consulte di cui al quinto
comma.
8 -
È istituita la
commissione per le pari opportunità uomo donna. La composizione, il
funzionamento e le competenze della commissione sono fissati dal
regolamento.
Art. 25 - Attività
delle Consulte
1 -
Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti
alle cui riunioni partecipano, per invito o su richiesta, con la
sezione preposta al settore di attività della Commissione.
2 -
Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da
questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per
l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La
Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore
interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta
all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è
negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla
Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione.
Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla
Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a
quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego,
le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione
successiva all'invio della pratica da parte della Commissione
consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.
3 -
Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal
Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione
consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto
dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma
degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani
d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul
rendiconto dell'esercizio.
4 -
Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta
comunale, richiede il parere della Consulta competente prima della
presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in
misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
5 -
Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione
illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella
quale perviene loro l'atto del Sindaco.
6 -
La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni,
comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del
presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per
attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del
Comune. La Giunta assicura, altresì, per l'esercizio della loro
attività.
Art. 26 - Istanze, petizioni e proposte
1 -
Oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i
cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno d’età, i cittadini non residenti, ma che
nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e gli
stranieri residente nel Comune o che comunque vi svolgano la propria
attività prevalente di lavoro, possono:
a)
rivolgere al Sindaco istanze o petizioni in merito a specifici
aspetti dell'attività amministrativa;
b)
proporre l'adozione di atti deliberativi di interesse generale.
2 -
Al Sindaco compete l'esame delle istanze o petizioni e di dare corso
alle richieste. Nel caso di interrogazioni la risposta viene fornita
entro il termine di giorni 30 dalla ricezione dal Sindaco, o dal
Segretario, o dal funzionario responsabile a secondo della natura
politica o gestionale del problema sollevato.
3 -
Nel caso di richiesta di interventi concreti, comportanti l'adozione
di atti amministrativi, il Sindaco deve, alternativamente:
a)
nel caso di atto di sua competenza, adottarlo entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta, o, nello stesso termine, respingere la
richiesta con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli
interessati;
b) in
caso di competenza della Giunta, trasmettere la richiesta alla
stessa, che provvederà a deliberare in merito nella prima seduta
valida che abbia luogo dopo la ricezione della richiesta;
c) in
caso di competenza del Consiglio comunale, trasmettere la richiesta
alla Commissione consiliare competente per l'esame istruttorio, e
quindi sottoporre la stessa al Consiglio comunale che delibererà in
merito nella prima seduta valida dopo la ricezione della richiesta.
4 -
Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione determina, le forme,
le procedure e le misure di pubblicità per la presentazione di
istanze o petizioni.
5 -
Le proposte popolari per l'adozione di deliberazioni di interesse
generale, sono attivate mediante la presentazione di un documento
contenente una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno il
cinque per cento dei cittadini residenti iscritti nelle liste
elettorali, risultanti dall'ultima revisione delle liste stesse.
6 -
Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare le seguenti materie:
a)
revisione dello statuto;
b)
bilancio e tributi e l’assunzione di mutui;
c)
piani territoriali ed urbanistici; piani per la loro attuazione;
d)
personale;
e)
designazioni e nomine;
f)
attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
7 -
La proposta popolare va indirizzata al Sindaco, il quale la
trasmette all'organo competente. In caso di competenza della Giunta
comunale, questa provvederà a deliberare in merito nella prima
seduta valida che abbia luogo. Se viene rilevata l'eventuale
inattuabilità o la manifesta infondatezza della proposta, la stessa
sarà pronunciata dalla Giunta con deliberazione di rigetto. In caso
di competenza del Consiglio, la proposta è trasmessa dal Sindaco
alla Commissione consiliare permanente competente per l'esame
istruttorio ed assegnata poi al Consiglio comunale, che provvederà a
deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo. In
caso di rigetto della proposta, la stessa sarà pronunciata dal
Consiglio con apposita deliberazione.
8 -
Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme dei
sottoscrittori della proposta popolare, l'autenticazione delle
stesse, le forme di pubblicità delle proposte.
Art. 26 bis –
Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere
in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune (articolo
4, comma 1, lettera a, legge 265/99). Il giudice ordina
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso
di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o
il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle
azioni e ai ricorsi promossi dagli elettori.
Art. 27 - Referendum
consultivo
1 -
Il Consiglio comunale, prima di procedere all'adozione di
provvedimenti di propria competenza, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare
l'indizione di referendum da parte del Sindaco.
2 -
Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune, risultanti dall'ultima revisione delle liste elettorali, può
richiedere l'indizione di referendum consultivi per argomenti di
esclusivo interesse locale.
3 -
Non è ammesso referendum consultivo per le materie indicate dal
comma 6 dell'articolo 26 del presente statuto.
4 -
La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico
il quesito o deve contenere il testo integrale dello schema di
provvedimento da sottoporre a consultazione popolare ovvero deve
consentire la scelta fra due o più alternative relative alla
medesima materia.
5 -
La richiesta di referendum da parte dei cittadini va presentata al
Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale
della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni
dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che
dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che
il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta e
la valutazione di inammissibilità della segreteria comunale al
Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della
maggioranza dei consiglieri assegnati.
6 - I
referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro sessanta
giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di
compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e
comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.
7 -
Il regolamento disciplina la procedura per la richiesta di
referendum, le modalità di svolgimento, l'ipotesi di accorpamento di
più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la
composizione e i compiti della commissione elettorale di garanzia,
il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione
dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli
altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la
regolarità dello scrutinio.
8 -
L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i
mezzi più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a
conoscenza.
9 -
Il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per
l'attuazione dell'esito della consultazione.
9 -
bis. Le consultazioni referendarie di interesse locale non possono
avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o
comunali.
CAPO II -
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 28 -
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
1 -
La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi
relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto
1990 n° 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e
da quelle operative disposte da regolamento.
2 -
L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini
di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue
obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato
d'ufficio.
3 -
L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di
procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non
sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini
vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio
comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il
procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro un
anno dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono
stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria
e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla
consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai
relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma
sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per
assicurare la conoscenza da parte della popolazione.
Art. 29 -
Responsabilità del procedimento
1 -
Tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune, esclusi
gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere
motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2 -
La Giunta comunale determina definitivamente, entro un mese
dall'entrata in vigore dello statuto, in base alle proposte del
Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile
di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di
competenza comunale.
3 -
Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di
ciascuna unità operativa ed il dipendente, alla stessa addetto,
preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello
stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad adottare, per
ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento
finale.
4 -
Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da
adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto
integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei
primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 n° 241 e la Giunta
comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed
eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente
comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.
5 -
Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei
precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e
consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei
comitati promotori di interessi diffusi al procedimento
amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di
valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare
mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio
di tale potestà.
Art. 30 - Pubblicità
degli atti e delle informazioni
1 -
Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine
di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale.
2 -
Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti,
delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità
stabilite dal regolamento.
3 -
La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in
generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso,
relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti,
aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del
Comune.
4 -
La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle
deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata
all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal
regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee
ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
Art. 31 - Il diritto
di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi
1 -
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le
modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini,
singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2 -
Il diritto di accesso è incluso per i documenti previsti dal
regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al
quarto comma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n° 241. Può
essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una
motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione,
secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi e delle imprese.
3 -
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di
esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi
effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame di
documenti è gratuito.
4 -
Il diritto di rilascio di copia degli atti amministrativi è
subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo.
5 - Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività amministrativa, la Giunta assicura l'accesso, con le
modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi
comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni.
6 -
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del
divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende
rifiutata.
7 -
Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma
sono attivabili le azioni previste dall'articolo 25, quinto e sesto
comma della legge 7 agosto 1990 n° 241.
Art. 32 - Ufficio
informazione e tutela del cittadino
1 -
Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione nell'erogazione dei
servizi ed il miglioramento delle relazione con l'utenza, il Comune
istituisce l'Ufficio per la tutela del cittadino e per l'accesso
alle informazioni e ne approva il regolamento.
2 -
L'ufficio cura l'attività di informazione del Comune, fornisce
consulenza sulle modalità di rilascio di atti o per la fruizione dei
servizi, assicura ai cittadini:
a)
informazioni sui procedimenti amministrativi, sui termini entro i
quali essi debbono concludersi, sul responsabile del procedimento,
sulla partecipazione al procedimento stesso, sulle modalità di
accesso ai documenti amministrativi;
b)
informazioni sulle opportunità offerte dagli istituti di
partecipazione sia per apporti a titolo di collaborazione sia per
interventi a tutela di posizioni giuridiche soggettive, di interessi
diffusi o collettivi.
3 -
All'ufficio sono presentate le segnalazioni dei cittadini singoli o
associati, relative a ritardi, negligenze e disservizi attribuiti
all'organizzazione del Comune, di sue aziende, istituzioni o enti
dipendenti. L'ufficio stesso ne cura l'istruttoria ed indirizza gli
interessati al responsabile del procedimento.
4 -
L'ufficio ha diritto di ottenere dagli altri uffici del Comune,
nonché dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti copie degli
atti, nonché tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento delle proprie funzioni.
5 -
L'ufficio per la tutela del cittadino e informazioni è di supporto
al difensore civico per lo svolgimento della propria attività.
CAPO III - IL
DIFENSORE CIVICO
Art. 33 - Istituzione
e ruolo
1 -
È istituito l'Ufficio
del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore
civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà ed
indipendenza.
2 -
Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria
iniziativa, interviene nei confronti dell'amministrazione comunale,
delle aziende speciali, delle istituzioni, dei concessionari, delle
società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio
locale, segnalando altresì, disfunzioni, carenze e ritardi.
3 - I
cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in
comitati possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del
difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri
strumenti partecipativi posti a disposizione dell'ordinamento.
4 -
L'ufficio tutela del cittadino e informazioni riceve le richieste e
rende parere di ammissibilità, al difensore civico con riferimento
al previo esperimento di altri istituti difensivi e collaborativi.
5 -
Nell'espletamento delle proprie mansioni il difensore civico si
avvale dell'ufficio tutela del cittadino e informazioni e di idonei
locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
Art. 34 - Nomina
1 -
Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale nel novero di
tre candidati, selezionati da apposita commissione consiliare
integrata da tre rappresentanti delle associazioni grumesi, a
seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica
di consigliere comunale che per preparazione, competenza
giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività
ed equilibrio di giudizio.
2 -
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta
giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di
ordini professionali o enti pubblici o privati. Le proposte di
candidatura devono specificare i motivi che giustifichino la scelta
con particolare riferimento alle capacità professionali e devono
altresì indicare:
a)
dati anagrafici completi e residenza;
b)
titolo di studio;
c)
curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle
cariche pubbliche ed in società private, ricoperte attualmente e
precedentemente.
3 -
Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle
pervenute, con parere motivato della commissione consiliare, non
siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza di requisiti
richiesti la commissione stessa provvede a formularne insieme con le
indicazioni di cui al precedente capoverso.
4 -
Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di
candidatura, il Sindaco le trasmette, unitamente alla relativa
documentazione, alla commissione consiliare perché entro il termine
di venti giorni effettui motivata selezione.
5 -
Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio comunale
procede anche in assenza di selezione da parte della commissione.
6 -
L'argomento concernente la nomina è iscritto all'ordine del giorno
della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alla
scadenza del termine assegnato alla commissione consiliare.
7. La
votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina
necessita il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati.
8 -
Il Sindaco da immediato avviso all'interessato, il quale entro
quindici giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la
propria accettazione dichiarando nel contempo l'esistenza o la
cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
Art. 35 -
Incompatibilità e decadenza
1 -
Non può essere nominato difensore civico:
a) il
titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o
privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti
contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a
qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
b) il
titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che
comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione comunale;
c)
chi riveste la carica di consigliere comunale, provinciale,
regionale, di parlamentare, di membro di organi della U.S.L. della
Regione Campania competente per territorio, o di segretario
sezionale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale di partiti
politici, nonché il candidato non eletto alle elezioni
amministrative comunali immediatamente precedenti alla nomina del
difensore civico;
d) i
ministri di culto;
e) i
componenti del comitato regionale di controllo;
f) i
dipendenti o il Segretario del comune o chi ha ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado civile che
siano amministratori, Segretario o funzionari del Comune.
2 -
Il difensore civico decade per le stesse cause previste dal comma 7
dell'articolo 19 del presente statuto o per la sopravvenienza di una
delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei
consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai
doveri d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio, assunta
con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
3 -
Salvi i casi previsti al comma precedente, il difensore civico resta
in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino
all'elezione del successore ed ha diritto ad una indennità pari a
quella dell'assessore comunale.
4 -
La carica di difensore civico non può essere esercitata per più di
due mandati anche non consecutivi.
Art. 36 - Funzioni
1 -
Il difensore civico:
a)
può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei
procedimenti;
b)
può convocare i responsabili del procedimento per ottenere
documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il
segreto d'ufficio;
c)
acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per
iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto
l'intervento;
d)
rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il
proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale
comunicazione al Sindaco o assessore competente per materia; segnala
agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze
riscontrati; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a
provvedere entro termini definiti a norma di legge o di regolamento;
e)
può avanzare proposte e presentare segnalazioni, documenti o
relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta, che
hanno l'obbligo di esaminarli entro trenta giorni e comunque nella
prima seduta del Consiglio o della Giunta comunale successiva alla
scadenza di tale termine;
f)
presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione
annuale sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate,
avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore
imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;
g)
può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi
irregolarità o vizi procedurali;
h)
deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui
ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del
suo ufficio;
2 -
L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il
contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del
difensore civico.
3 -
La relazione di cui al comma 1, lettera f), è discussa dal Consiglio
comunale entro trenta giorni dalla presentazione e viene resa
pubblica.
3 -
bis. Il difensore civico esercita, inoltre, le funzioni previste
dall'articolo 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE
CAPO I -
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 37 - Principi e criteri fondamentali
di gestione
1 -
L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della
distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e
funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario
comunale che la esercita avvalendosi della collaborazione dei
funzionari responsabili dei servizi, in base agli indirizzi del
Consiglio comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta
e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e
secondo le modalità del presente statuto.
2 -
Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina
stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che
assicura la direzione tecnico-amministrativa dei servizi e degli
uffici.
3 -
Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, il Segretario
esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed
autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità
di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica da parte del
Sindaco che ne riferisce alla Giunta comunale.
Art. 38 – Nomina
Segretario comunale
1. La
nomina del Segretario comunale e le sue funzioni sono regolamentate
dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dalle funzioni direttamente attribuite
dal Sindaco.
Art.
38 bis – Direttore generale
1. L'eventuale nomina e le funzioni
del Direttore generale sono regolate dalla legge n. 127 del 1997,
articolo 6, comma 10° e dalle successive statuizioni regolamentari
che saranno adottate in materia.
Art. 39 -
Vicesegretario
1. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare Affari istituzionali e
il Segretario generale, nomina il Vicesegretario con il compito di
coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via
generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge,
allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o
impedimento.
CAPO II -
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 40 -
Organizzazione degli uffici
1 -
Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità del
presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2 -
L'attività amministrativa comunale si articola nelle seguenti
principali attività distinte per servizi:
·
area amministrativa;
·
area tecnica e tecnico manutentiva;
·
area economica-finanziaria;
·
area vigilanza e custodia;
·
area demografica e statistica;
·
area igiene;
·
area legale, conciliazione e giustizia;
·
area gestione personale;
·
area attività produttive, socio-assistenziale e
cultura;
·
area tributi.
3 -
Il servizio, secondo le disposizioni del regolamento, può
articolarsi in sezioni e queste in uffici, nel rispetto dei criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Art. 41 - Principi
strutturali e organizzativi
1 -
La gestione amministrativa del Comune si attua mediante una attività
per obiettivi informata ai seguenti principi:
a)
organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
b)
analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali
di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno
elemento dell'apparato;
c)
individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d)
superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del
personale.
2 -
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di
gestione della struttura interna.
3. Il
regolamento previsto nel precedente comma e nel precedente articolo
è adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1,
della legge n. 142 del 1990.
Art. 42 - Regolamento
per la dotazione organica del personale
1 -
Il regolamento per la dotazione organica del personale disciplina lo
stato giuridico ed economico del personale, la dotazione organica,
le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, i diritti e i
doveri con un preciso mansionario delle prestazioni dovute distinte
per qualifiche e figure professionali, le sanzioni e le modalità
organizzative della commissione di disciplina.
2 -
Nel rispetto della legge, il regolamento per la dotazione organica
del personale viene redatto in modo da consentire un reclutamento di
qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza,
associando adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di
prospettive di carriera.
3.
Ferme restando le disposizioni in materia di enti dissestati,
dettate dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e sue successive modifiche ed
integrazioni, il Comune provvede alla determinazione della propria
dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio
e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti attribuiti.
4.
Nell'organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto
di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 42 bis -
Regolamento di organizzazione
1. Il
Comune, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le
norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi.
2. Il
regolamento si deve uniformare al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di
controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia,
obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e
di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta,
ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo
principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica
gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e
tutela la libera associazione sindacale dei dipendenti, stipulando
con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati,
ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 43 - Funzionari
1 - I
funzionari organizzano e coordinano i servizi comunali ai quali sono
preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente
statuto e dal regolamento. Essi esercitano i compiti di
propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali
sono responsabili, assicurando la rispondenza del loro operato
all'interesse pubblico.
2 -
Spetta ai funzionari la formulazione del parere di regolarità
contabile e tecnica sui provvedimenti amministrativi da sottoporre
all'approvazione degli organi amministrativi.
3 -
Al fine di coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'ente, il
Segretario comunale convoca e presiede la conferenza dei funzionari.
La conferenza propone alla Giunta comunale entro il mese di novembre
il piano occupazionale e quello della mobilità interna, al fine di
adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi
da realizzare nell'anno successivo. La conferenza dei funzionari,
inoltre, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone
le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la
costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
Art. 44 - Incarichi di
direzione di aree funzionali
1 -
Il Consiglio comunale può conferire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto
privato, con motivata deliberazione, sentito il parere del
Segretario comunale, posti di responsabile dei servizi, aventi alta
specializzazione o vacanti.
2 -
Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso
dei requisiti di studio e professionali per l'accesso alla qualifica
da ricoprire, ha durata non superiore a due anni ed è rinnovabile,
per una sola volta, con delibera motivata, per lo stesso periodo.
3 -
L'assunzione è disposta a seguito di prova per titoli e colloqui,
comprovanti l'adeguata idoneità culturale e tecnico-professionale,
con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa, tra l'altro, la
durata e la retribuzione. La deliberazione è approvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
4 - I
professionisti esterni sono soggetti alle norme stabilite
dall'ordinamento generale e dal presente statuto.
5 -
Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazione esterna ad
alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico
definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il
conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione
dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
Art. 45 - Personale
1 -
Il Comune promuove e realizza l'accrescimento della capacità
operativa del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture,
i programmi di formazione, di aggiornamento e arricchimento
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2 -
Il Comune riconosce e tutela l'esercizio effettivo dei diritti
sindacali del proprio personale, promuovendo, per le scelte
fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente,
consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti,
hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
3 -
La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata nell'ambito
della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni
attribuite. È
individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun
operatore. Si estende ad ogni atto o patto compiuto quando il
comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche
funzioni supera tali limiti.
4.
Compiti e responsabilità dei responsabili dei servizi sono regolati
dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 127/97.
Art. 46 - Messo
comunale
1 -
Il Comune dispone di un numero di messi comunali previsto dal
regolamento per la dotazione organica del personale.
2 -
Il messo è incaricato con ordinanza sindacale ed è autorizzato a
notificare gli atti della Amministrazione comunale, nonché quelle di
altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per le
quali non siano prescritte speciali formalità.
3 - I
referti del messo fanno fede fino a querele di falso.
4 -
Il messo comunale deve tenere un registro per le notificazioni degli
atti con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui
vengono consegnati, del giorno e dell'ora della consegna.
Art. 47 - Albo Pretorio
1 -
Il Comune ha un Albo Pretorio posto presso la propria sede, situato
in un luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle
deliberazioni, delle ordinanze e tutti gli atti che debbono essere
portati a conoscenza del pubblico.
2 -
Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
3 -
Il messo tiene un apposito registro per le pubblicazioni degli atti,
dal quale devono risultare gli estremi della pubblicazione.
4 -
Il messo comunale provvede materialmente alla pubblicazione degli
atti, redigendo il relativo referto, sulla base del quale il
Segretario rilascia la certificazione di avvenuta pubblicazione.
TITOLO V - SERVIZI E
FORME DI COOPERAZIONE
CAPO I -
SERVIZI
Art. 48 - Competenze del Comune
1 -
Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi
pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità locale.
2 -
La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri
Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità
degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici
nelle spese poste a carico del bilancio comunale.
3 -
Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici
da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano
nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono
di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di
gestione dei servizi in atto gestiti.
4 - I
servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono
stabiliti dalla legge.
Art. 49 - Gestione dei servizi
1 -
Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e
dell'esercizio diretto dei pubblici servizi, nelle seguenti forme:
a) in
economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche
del servizio e alla disponibilità di personale; in tal caso, con
apposite norme regolamentari, il Consiglio comunale stabilisce i
criteri per la gestione in economia dei servizi e le modalità per il
contenimento dei costi, per il conseguimento di prestazioni
qualitativamente elevate, per la determinazione dei corrispettivi
degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune;
b) in
concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e
di opportunità sociale, vietando il subappalto a terzi, fermi
restando la garanzia dell'espletamento del servizio a livelli
qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, e la
razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui
costi sostenuti dal Comune e dalla utenza;
c) a
mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già
operante in uno o più altri comuni;
d) a
mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale,
particolarmente per l'esercizio di servizi sociali, di attività
culturali o sportive, non aventi rilevanze imprenditoriali;
e) a
mezzo di società per azioni a prevalente capitale Comunale o
pubblico se ne sia rilevata l'opportunità, in relazione alla natura
del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati e in unione con quella istituita o già operante
in altri comuni o consorzi.
2. Le
S.p.A. e S.R.L. che potranno essere costituite per la gestione dei
servizi pubblici saranno regolamentate dalle disposizioni di cui ai
commi 51 e 59 dell'articolo 17 della legge n.127 del 1997.
3.
Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro
iniziativa il principio del contenimento entropico e della
diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse
naturali impegnate quanto a livello del proprio sistema di relazioni
esterne ed interne.
Art. 50 - Aziende
speciali ed istituzioni
1 -
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle
istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti
comunali.
2 -
Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:
a) il
consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica, per
l'azienda è stabilita dallo statuto aziendale, per l'istituzione è
fissata nel numero di sei componenti;
b) il
presidente;
c) il
direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, può essere
specificamente assunto per lo svolgimento di tale incarico a seguito
di pubblico concorso, oppure può essere incaricato, a tempo
determinato e con contratto professionale.
Gli
amministratori delle società, delle aziende speciali, delle
istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono
nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi
formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano
qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici
pubblici ricoperti.
3. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente
articolo:
a)
i funzionari di pubblica sicurezza;
b)
gli ufficiali delle forze armate dello Stato che esercitano
il comando nel territorio della provincia;
c)
gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il
loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in
cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente
carattere culturale;
d)
i componenti del Comitato regionale di controllo;
e)
i consiglieri della Provincia di Napoli e del Comune nonché i
componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi
in cui lo statuto dell’ente o dell’istituzione espressamente lo
preveda;
f)
i segretari e i tesorieri dei partiti e dei movimenti
politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o
amministrative.
4. Se
nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta nomina:
a)
i consulenti che prestano opera in favore del Comune o
dell’ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od
enti concorrenti con il medesimo;
b)
coloro che come titolari, amministratori dipendenti con
poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi,
a parte, esazioni di diritti in favore dell’ente al quale si
riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con
il medesimo;
c)
i consiglieri e i componenti delle giunte municipali dei
Comuni ricompresi nella Provincia di Napoli.
5. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in
alcuna situazione di incompatibilità.
6. Gli incarichi ai commi precedenti non sono cumulabili.
7. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione
Consiliare Affari Istituzionali, i nominativi, e relativi curricula
delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune
presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai
membri della Commissione medesima.
8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa
comporta l’automatica decadenza degli amministratori nominati in
rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni
fino alla nomina dei successori.
9.
Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere
revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi
di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con
gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di
documentato inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del
Comune o dell’ente.
CAPO II - FORME
DI COOPERAZIONE
Art. 51 - Convenzioni
1 -
Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la
stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la
Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati.
2 -
Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione
delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro
durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti
contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i
reciproci obblighi e garanzie.
3 -
Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di
essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della
gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa
stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni
fra i partecipanti.
4 -
La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e
beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti
partecipanti alla sua scadenza.
5 -
Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un
disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio
comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le
valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
Art. 52 - Consorzi
1 -
Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale
può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e,
ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando,
a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la
convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la
trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati
dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo
statuto del Consorzio.
2 - Il
consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3 -
Sono organi del consorzio:
a)
l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel
suo seno il Presidente.
b) il
Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti
dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i
requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e
di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4 - I
membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione
dalla carica di Sindaco o di Presidente della provincia e agli
stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tale cariche.
5 -
Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica
per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6 -
L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti
dallo statuto.
7 -
Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei
servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo
quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
8 -
Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti
stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti
dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti
del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.
9 -
Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti
di durata degli atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi in
atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di
trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.
Art. 53 - Accordi di
programma
1 -
Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre
amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la
competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui
programmi di intervento, previa deliberazione preliminare di intenti
approvata dal Consiglio Comunale, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse
azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti
ed ogni altro adempimento connesso.
2 -
Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le
Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di
definire l'accordo di programma.
3 -
Il Sindaco, con proprio atto formale, da sottoporre alla ratifica
del Consiglio Comunale entro e non oltre trenta giorni, a pena di
decadenza, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso
unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4 -
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della
Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del
Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5 -
Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto
pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere,
interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a
partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa
all'accordo, previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di
una delibera preliminare d'intenti e ratifica finale, da parte della
stessa Giunta, dell'accordo, ed assicura la collaborazione
dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed
all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere,
interventi e programmi da realizzare.
6 -
Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le
disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I -
PROGRAMMAZIONE ED AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 54 - La programmazione di bilancio
1 -
La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse
finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con
la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di
previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata
in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per
programmi, servizi ed interventi.
2 -
Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al
precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale
esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare
competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di
elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la
commissione consiliare, in riunione congiunta, definiscono i
contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli
obiettivi.
3 -
Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria
sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di
partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con
le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4 -
Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli
atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale,
entro il 31 ottobre, osservando i principi della universalità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5 -
Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle
adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli
atti che lo corredano, può essere messo in votazione soltanto se sia
presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in
carica.
Art. 55 - Programma delle opere pubbliche
e degli investimenti
1 -
Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al
Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è
suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua
approvazione.
2 -
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende
l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso
nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per
indirizzarne l'attuazione, ivi incluso il progetto di massima
corredato dai pareri tecnici.
3 -
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le
opere e gli interventi previsti per il primo anno, il piano
finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo
stesso attuazione.
4 -
Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle,
espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le
variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono
effettuate anche al programma e viceversa.
5 -
Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci
annuale e pluriennale approvati.
6 -
Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed
approvazione nei termini e con le modalità di cui ai comma terzo e
quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio
annuale.
Art. 56 - Risorse per la gestione corrente
1 -
Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà
impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed
attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di
effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività
esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità
delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di
tali mezzi.
2 -
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e
tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi,
distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la
partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue
effettive capacità contributive.
3 -
La Giunta comunale assicura al servizio tributi del Comune le
dotazioni di personale specializzato, giusta la previsione della
Pianta Organica del personale dipendente approvata dal Consiglio
Comunale, e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli
elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui
al precedente comma.
Art. 57 - Risorse per
gli investimenti
1 -
La Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo le rispettive
competenze, attivano tutte le procedure previste da leggi ordinarie
e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire
le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del
Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai
benefici che tali leggi dispongono.
2 -
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono
impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del
Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3 -
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste
dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di
investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai
precedenti comma.
Art. 58 - Gestione del
patrimonio
1 -
La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e
gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito
ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il
loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto
di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si
verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce
le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro
i quali sono sottoposti a verifica generale.
2 -
La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per
assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi,
l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione
e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale
responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal
regolamento.
3 -
La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni
immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa
o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per
assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e
l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che
offrono adeguate garanzie di affidamento. Al responsabile della
gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la
riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4 - I
beni patrimoniali del Comune, non possono, di regola, essere
concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe,
giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa
preventivamente la competente commissione consiliare e procede
all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
5 - I
beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di
deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e
dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti
inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in
tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie
straordinarie dell'Ente.
6 -
L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta
pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite
dal regolamento.
7.
Per quanto attiene al valore dei beni e delle attrezzature di natura
informatica essi sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 20 e 21 della legge n. 127 del 1997.
CAPO II -
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E RENDICONTO DI
GESTIONE
Art. 59 - Il Collegio dei Revisori dei
conti
1 -
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il
Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti
in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno
1990, n° 142.
2 - I
Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola
volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le
norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3 -
Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in
conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto.
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione.
4 -
Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di
accesso agli atti e documenti dell'ente.
5 - I
Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne
riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
6 -
Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita
relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo
articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione
consiliare sul conto consuntivo.
Art. 60 - Il rendiconto di gestione
1 - I
risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio.
2 -
La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto
consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3 -
Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
4 -
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30
giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della
maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda
convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione
soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà
dei consiglieri in carica.
Art. 61 - Appalti e contratti
1 -
Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e
servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni
ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con
l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e
dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2 -
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta,
secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il
fine che con il contratto s'intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le
modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed
i motivi che ne sono alla base.
3 -
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della
Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico.
4. È
di competenza esclusiva dei responsabili dei servizi la stipula dei
contratti in rappresentanza dell'Ente, secondo le loro rispettive
competenze.
5. È
di competenza dei responsabili dei servizi approvare, con propria
determinazione, i verbali di gara d'appalto esperite, secondo le
loro rispettive competenze.
6. La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del servizio competente indicando:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia e le ragioni che sono alla base della scelta.
Art. 62 - Il controllo
di gestione
1 -
Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il
Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di
controllo interno della gestione.
2 -
Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati
rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante
rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione
dell'andamento della gestione e di eventuali interventi
organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3 -
Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate
sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle
componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di
benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli
organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro
scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo
dell'organizzazione.
4 -
Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino
squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che
possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone
immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
Art. 63 - Tesoreria e riscossione delle
entrate
1 -
Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un
istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, o
in un Comune viciniore.
2 -
La concessione è regolata da apposita convenzione e da durata minima
triennale e massima quinquennale.
3 -
Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del
Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati
di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi
di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le
disposizioni stabilite dalla legge.
4 -
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a
mezzo del concessionario della concessione. Per le entrate
patrimoniali ed assimilate il Consiglio Comunale decide, secondo
l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle
consentite dalle leggi vigenti.
5 -
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al
servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali
gestioni.
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 64 - Revisione dello statuto
1 -
Le modifiche e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal
Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 4, commi
terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2 -
Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai
consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale,
dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal
regolamento.
3 -
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto
deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella
di deliberazione di nuovo statuto.
4 -
L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è
contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con
l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5 -
Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può
essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in
vigore dello statuto o dall'ultima modifica.
6 -
La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio
comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il
Consiglio comunale che l'ha respinta.
Art. 65 - Entrata in
vigore
1.
Dopo l'espletamento del controllo, da parte del competente organo
regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, munito delle
certificazioni di esecutività e di pubblicazione, per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio
del Comune.
2
- Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo
statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3
- Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per
assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
Art. 66 - Norma transitoria
1. La
nomina del Presidente del Consiglio comunale di cui al comma 2
dell’art. 12/bis in fase di prima attuazione avverrà nella prima
seduta di Consiglio comunale successiva all’entrata in vigore delle
presenti modifiche allo statuto comunale. |