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USR CAMPANIA –
UFFICIO VII
OFFERTA DEL
SERVIZIO EDUCATIVO “SEZIONI PRIMAVERA”
DESTINATO AI
BAMBINI dai 24 ai 36 mesi di età
Prot.AOODRCA.14578 del 27/10/2011
Il Direttore generale
VISTO
l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini
dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle
prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo
territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli
asili nido”;
VISTO
l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010
e, in particolare, l’art. 2 che prevede apposite intese in ambito
regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la
programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base
di criteri forniti dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca;
CONSIDERATO
che in attuazione dell’Accordo sancito in Conferenza unificata il 7
ottobre 2010, per l’anno scolastico 2010-2011 sono state autorizzate
al funzionamento sul territorio regionale n. 172 “sezioni
primavera” che hanno fruito di apposito contributo statale;
ACCERTATA
la disponibilità del contributo statale, come da nota ministeriale
prot.6166 del 20/09/2011, per il prosieguo dell’attività educativa a
favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al
numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti, a norma
dell’art.2 comma “a” dell’accordo;
VISTO
l’art.4 comma “f” dell’accordo del 7 ottobre 2010;
DECRETA
Articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio
regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti
locali, l’offerta di un servizio educativo per bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L’offerta è da intendersi come servizio
socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle
scuole dell’infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido
comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire
una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima
infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai
bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in
coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi
delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e
realtà.
Articolo 2
L’Ufficio scolastico regionale definisce la
rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al
precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni
educative presso le quali per l’anno scolastico 2010-2011 hanno
funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate
con il contributo statale, previo esame della sussistenza dei
requisiti e dei criteri secondo le modalità definite al successivo
articolo 4.
Il finanziamento pubblico, quale contributo per
il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all’Ufficio
scolastico regionale, è determinato dal contributo statale,
assegnato dal M.I.U.R., pari alla quota utilizzata per finanziare le
sezioni primavera già autorizzate nell’anno scolastico 2010-2011 per
le quali permangano i requisiti di ammissione, da accertare secondo
le modalità e le procedure indicate al successivo art. 4;
Il contributo da erogare alle singole
istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è
commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero
secondo il seguente prospetto:
- sezioni con 15-20 bambini: fino a 14.000 euro
per orario da 5 a 6 ore e fino a 17.000 per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: fino a 10.000 euro
per orario da 5 a 6 ore e fino a 12.000 per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: fino a 5.000 euro
per orario da 5 a 6 ore e fino a 7.000 per orario da 7 a 9 ore.
Articolo 3
1. I criteri per la prosecuzione e
l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera che, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 dell’Accordo quadro
del 7 ottobre 2010, sono stati definiti - in continuità con
l’Accordo quadro del 29 ottobre 2009 e con quanto indicato nella
C.M. prot. n. 235 del 21.06.2007 - dal Ministero della Pubblica
Istruzione con decreto direttoriale n. 37 prot. 3887/MPIOODGOSN del
10.04.2008, sono i seguenti:
a)
gestione dell’offerta da parte del
pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito
regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
b)
qualità pedagogica, flessibilità ed
originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite,
comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
c)
integrazione, sul piano pedagogico,
della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola
dell’infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
d)
accesso al servizio di bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di
età entro il 31 dicembre; l’inserimento effettivo avverrà
eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi
definiti localmente;
e)
presenza di locali
idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi
delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia,
e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da
due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco,
alimentazione, cura della persona, ecc.;
f)
allestimento degli spazi con arredi,
materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare
l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di
apprendimento;
g)
orario di funzionamento flessibile
rispondente alle diverse esigenze dell’utenza e alla qualità di
erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore
giornaliere;
h)
dimensione contenuta del numero di
bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello
educativo ed organizzativo adottato;
i)
rapporto numerico tra personale
educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10,
definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini,
dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e
delle caratteristiche del progetto educativo;
j)
impiego di
personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età,
con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità
inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed
ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
k)
predisposizione di specifiche forme di
aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
l)
allestimento di un programma di
consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico,
monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che
garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del
nuovo servizio avviato.
2. In attuazione dei predetti criteri, ai fini
della completa affidabilità del servizio educativo sotto il profilo
qualitativo e in considerazione dell’esigenza di flessibilizzare le
condizioni e le caratteristiche dell’offerta in relazione alla
specifica fascia di età considerata, i principi, gli indicatori e
gli standard ottimali cui ispirare l’azione amministrativa e le
attività progettuali, tecnico-organizzative e di verifica, sono
riportati di seguito sub a), b), c).
a) Pluralismo istituzionale –
distribuzione tendenzialmente equilibrata delle
sezioni sia in relazione alle peculiari esigenze dei contesti locali
sia in ordine alla gestione del servizio da parte dei diversi
soggetti, al fine di individuare e valorizzare – con appropriate
forme di confronto e accompagnamento a cura del Tavolo tecnico - gli
elementi costitutivi che caratterizzano i diversi modelli educativi,
pedagogici, organizzativi.
b) Aspetti strutturali e
tecnico-organizzativi –
Spazi: presenza di locali idonei sotto
il profilo funzionale e della sicurezza, rispondenti alla normativa
regionale (Leggi regionali n. 48 del 4.09.1974 e n. 30 del
7.07.1984) e ai regolamenti comunali vigenti in materia; spazio
interno destinato ai bambini pari ad una superficie utile netta
ottimale di mq. 9 per bambino e,
rapporto tra spazi interni ed esterni, pari a una superficie utile
netta ottimale di mq. 40 per
bambino; articolazione differenziata e flessibile del
contesto educativo in ambienti funzionali e attrezzati per
l’accoglienza, le relazioni, il gioco (ivi comprese le attività
educative finalizzate), il riposo, l’alimentazione, l’igiene e la
cura della persona; rispondenza degli arredi, dei materiali, delle
strutture interne ed esterne alle diverse esigenze di vita,
relazione e apprendimento dei bambini della fascia da due a tre
anni; coerenza tra strutturazione degli spazi e progetto educativo.
Tempi: erogazione del servizio,
compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere; articolazione
equilibrata delle attività nella giornata educativa; strutturazione
flessibile dei tempi e dell’organizzazione del servizio in funzione
delle particolari esigenze dei bambini e del progetto educativo.
Organizzazione: tendenziale rapporto
numerico tra sezione e bambini non superiore a 1: 20; rapporto
numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente
non superiore a 1:10, in coerenza con l'età dei bambini,
l'estensione oraria del servizio, la dimensione del gruppo e le
caratteristiche del progetto educativo; esplicitazione nell’ambito
del progetto educativo delle soluzioni organizzative adottate in
risposta alle peculiari esigenze di crescita, cura, relazione e
sviluppo dei singoli bambini e della comunità cui il progetto si
rivolge; integrazione, sul piano pedagogico, didattico e
organizzativo, della sezione con la struttura presso cui funziona
(scuola dell’infanzia, nido) sulla base di specifici progetti.
c)
Profili professionali –
adeguata qualifica del soggetto responsabile
della gestione al fine di garantire – anche tramite figura
professionale appositamente individuata - la funzione di
coordinamento pedagogico; idoneità professionale del personale
educativo per la specifica fascia di età comprovata da titoli di
studio quali, ad esempio,
diploma di puericultrice, di maestra di scuola di infanzia di
maturità magistrale (fino ad esaurimento dei titoli), diploma di
liceo psico-pedagogico, diploma di vigilatrice di infanzia (fino ad
esaurimento del titolo), diploma di laurea in scienze
dell’educazione e/o in scienze della formazione primaria;
specializzazioni per il sostegno di bambini con disabilità inseriti
nella sezione; impiego di personale ausiliario
professionalmente idoneo per la specifica fascia di età. Rispetto
delle norme contrattuali vigenti per il personale educativo, docente
e ausiliario impegnato.
Articolo 4
1. Ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo quadro
del 7 ottobre 2010 viene attivato presso l’Ufficio scolastico
regionale il Tavolo tecnico, con finalità di indirizzo e verifica e
di predisposizione di iniziative di supporto all’esperienza, cui è
demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di
accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni
educative del territorio regionale.
2. Il Tavolo tecnico interistituzionale è
istituito con decreto del Direttore Generale dell’USR ed è composto
da rappresentanti designati, per la Regione, dall’Assessorato
all’Istruzione, per i Comuni, dalla Presidenza dell’ANCI e, per l’USR,
dal Direttore Generale.
3. Il Tavolo accerta la permanenza dei
requisiti di ammissione - anche con specifico riferimento ai criteri
e agli indicatori di cui all’art. 3 del presente decreto – tramite
esame dei requisiti strutturali, dei progetti e della relativa
documentazione di supporto.
4. I requisiti strutturali e organizzativi,
coerenti con i criteri di cui all’art. 3 della presente intesa sono
documentati all’atto dell’istanza di conferma e/o di nuova
istituzione tramite dichiarazione di responsabilità del soggetto
gestore. All’atto dell’istanza i soggetti richiedenti presentano
altresì provvedimento autorizzativo del Comune interessato.
5. In via prioritaria sono ammesse al
finanziamento, come previsto all’art.2 comma “a” dell’accordo del 7
ottobre 2010, le istituzioni educative presso le quali per l’anno
scolastico 2010-2011 hanno funzionato sezioni primavera
appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale.
6. L’Ufficio scolastico regionale provvede alla
erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni
autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.
7. Il Tavolo tecnico, nella sua funzione di
indirizzo e di governo, attiva i necessari e sistematici momenti di
confronto con le OO.SS. anche al fine di elaborare un piano di
supporto e monitoraggio finalizzato al sostegno e alla
qualificazione del servizio educativo.
8. L’ANCI, attraverso specifiche azioni di
informazione e sensibilizzazione iniziali e in itinere, provvede ad
evidenziare l’importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del
servizio, in modo specifico per il rilascio tempestivo dei
provvedimenti autorizzativi al funzionamento delle sezioni ed anche
in riferimento all’attivazione delle misure di supporto di cui al
precedente comma 7.
Il Direttore generale
Diego Bouché
Napoli, 27/10/2011
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